Cassazione Civile, Ordinanza n. 26337/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale e poi rimasta soccombente nel reclamo, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo avverso l'apertura della procedura concorsuale. La lite nasceva da un contratto preliminare di compravendita immobiliare: la creditrice istante sosteneva l'esistenza di un ingente credito derivante dalla crisi del rapporto sinallagmatico e dall'incameramento, da parte della promittente venditrice, di somme versate a titolo di acconti/caparra. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2 CCII, sostenendo che la creditrice non fosse legittimata ad agire per l'inesistenza del credito e che mancasse lo stato di insolvenza, essendo quel credito l'unica posizione debitoria rilevante. Ha inoltre censurato il fatto che i giudici di merito avessero fondato la decisione sull'accertamento compiuto nel separato procedimento cautelare di sequestro conservativo, poi estinto per mancata riassunzione, con conseguente impossibilità di considerare accertato il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale, non serve un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né un titolo esecutivo, essendo sufficiente una delibazione incidentale della sussistenza del credito ai fini della legittimazione del creditore istante. La Corte d'Appello aveva svolto un'autonoma valutazione incidentale del credito e non si era limitata a recepire l'esito del procedimento cautelare. Inoltre, la censura non coglieva la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva affermato la sussistenza del credito anche valorizzando la sproporzione dell'incameramento della penale rispetto ai principi di buona fede e proporzionalità ex art. 1384 c.c., con riduzione della penale stessa. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro di nullità per asserita carenza di legittimazione del creditore istante; la Corte non ne accoglie la censura perché la legittimazione può essere scrutinata con delibazione incidentale del credito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza dello stato di insolvenza; la Corte non accoglie la doglianza perché il credito dell'istante può essere valutato incidentalmente ai fini dell'apertura della procedura.
La Corte lo richiama come norma che, in continuità con l'art. 6 l.fall., consente l'iniziativa del creditore senza richiedere un definitivo accertamento del credito.
art. 6 legge fall.
Interpretato nel senso che l'istanza di fallimento può essere proposta da chi vanta un credito nei confronti dell'imprenditore anche se non definitivamente accertato, purché il credito sia delibato incidenter tantum dal tribunale.
Richiamato come parametro di riduzione della penale quando l'incameramento integrale delle somme risulti contrario a buona fede e proporzionalità.
Citate dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del giudizio cautelare per mancata riassunzione.
Citate dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del giudizio cautelare per mancata riassunzione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come base del motivo di ricorso per vizio relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'iniziativa del creditore per l'apertura della procedura concorsuale non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né un titolo esecutivo: è sufficiente una delibazione incidentale della sua esistenza, compiuta dal giudice competente allo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.
- Il giudice del reclamo o dell'apertura della procedura deve svolgere una autonoma valutazione incidentale del credito posto a fondamento dell'istanza; la decisione non è viziata se richiama valutazioni già compiute in altro procedimento, purché non si limiti a un mero recepimento acritico.
- In sede di controllo sulla legittimazione del creditore istante, la censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nella valutazione del rapporto contrattuale che ha generato il credito, l'incameramento di una penale di importo manifestamente sproporzionato può essere ridotto alla luce dei principi di buona fede e proporzionalità e dell'art. 1384 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26304/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26305/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26306/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2025 del 29/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →