Cassazione Civile, Ordinanza n. 20669/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al mancato versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per operazioni dell'anno 2008, notificato a una società estera indicata come coobbligata in solido del titolare di una ricevitoria/CTD italiano. La CTR aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo soggetto passivo del tributo anche il bookmaker estero privo di concessione che operasse tramite intermediario in Italia. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: nullità per ultra/extra petita e violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata notifica del PVC; difetto di motivazione dell'avviso; erronea individuazione del soggetto passivo e del presupposto territoriale/oggettivo dell'imposta; violazione del diritto dell'Unione, della parità di trattamento, del principio di non discriminazione, della libertà di stabilimento e della tutela dell'affidamento; violazione degli artt. 53 e 3 Cost. e dell'art. 6 CEDU; omessa pronuncia su alcuni motivi; infine ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale. Con il settimo motivo ha invocato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi tranne il settimo. Ha confermato che, sul piano tributario, l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta delle scommesse avvenga fuori dal sistema concessorio e che il bookmaker estero che si avvalga di centri di trasmissione dati in Italia è soggetto passivo del tributo; ha escluso violazioni costituzionali, unionali e del giusto processo, nonché la necessità di rinvio alla Corte di giustizia. Ha però accolto il motivo relativo all'obiettiva incertezza normativa fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, rilevando che la disciplina previgente presentava un duplice possibile significato quanto alla soggettività passiva del bookmaker estero operante mediante intermediari. Per questa sola ragione ha cassato la decisione impugnata senza rinvio sul punto delle sanzioni e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute le sanzioni irrogate alla ricorrente. Le spese sono state compensate in parte, mentre è rimasto fermo il debito d'imposta.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è esclusa quando la motivazione adottata comporti il rigetto implicito delle tesi incompatibili con la decisione, oppure quando la doglianza risulti contraddittoria rispetto alle stesse censure del ricorrente.
È stato escluso il vizio di motivazione dell'avviso poiché la parte non ha trascritto o allegato il contenuto dell'atto per dimostrarne l'insufficienza motivazionale.
È stato ritenuto non necessario, nel caso di accertamento a tavolino, che il procedimento si concluda con un PVC previamente notificato.
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse; la norma, letta alla luce dell'interpretazione autentica del 2010, include anche chi gestisce le scommesse senza concessione, per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all'estero.
art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220 del 2010
La disposizione ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che il soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo; se l'attività è svolta per conto terzi, il terzo è obbligato in solido.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504 del 1998
È richiamato come criterio generale di commisurazione dell'imponibile/aliquota per l'attività di raccolta scommesse.
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
È evocato nei motivi della ricorrente ma non viene valorizzato come fondamento di accoglimento.
art. 53 Cost.
La Corte esclude che la disciplina dell'imposta unica contrasti con la capacità contributiva, valorizzando il meccanismo di traslazione del tributo nei rapporti tra ricevitoria e bookmaker.
art. 3 Cost.
È esclusa l'irragionevolezza e la discriminazione della disciplina fiscale rispetto ai soggetti che operano nel settore delle scommesse.
art. 117, comma 1, Cost.
È escluso il contrasto con l'art. 6 CEDU e con i vincoli derivanti dal diritto convenzionale e unionale.
art. 6 CEDU
La retroattività della norma interpretativa non è ritenuta lesiva dell'equo processo, poiché sorretta da un motivo imperativo di interesse generale consistente nello scioglimento di un'incertezza normativa.
art. 56 TFUE
La Corte esclude che la disciplina italiana dell'imposta unica osti alla libera prestazione di servizi, in quanto non discriminatoria né sproporzionata secondo la giurisprudenza unionale.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta perché la questione è già stata compiutamente affrontata dalla Corte di giustizia.
È richiamato a sostegno dell'esimente per obiettiva incertezza normativa nei giudizi tributari.
art. 5, commi 1 e 6, L. n. 472 del 1997
Richiamato in tema di sanzioni amministrative tributarie e della loro non applicazione in caso di obiettiva incertezza.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte vi riconduce la fattispecie, affermando che fino al 2010 vi era obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari in Italia.
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
È richiamato per sostenere l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza del quadro normativo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È evocato tra i vizi processuali di motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte lo ritiene insussistente o assorbito dalla decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur non esaminando singolarmente ogni argomento, sia logicamente incompatibile con la tesi della parte e ne comporti il rigetto implicito.
- In un accertamento c.d. a tavolino non esiste un obbligo generalizzato di previo PVC; la legittimità dell'atto non è inficiata per il solo fatto che il primo atto portato a conoscenza del contribuente sia l'avviso di accertamento.
- L'avviso di accertamento non può essere censurato per difetto di motivazione in modo generico: il ricorrente deve allegarne o trascriverne il contenuto per dimostrare concretamente l'insufficienza della motivazione.
- In tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato alla gestione del servizio di gioco e non alla singola giocata; l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse svolta in Italia integra il presupposto oggettivo del tributo.
- Ai fini dell'imposta unica, è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo, anche per conto di terzi e anche se il soggetto per il quale si agisce è estero e privo di concessione, con responsabilità solidale del terzo quando l'attività è svolta per conto altrui.
- La disciplina interpretativa del 2010 ha valore chiarificatore e si applica anche ai rapporti anteriori, ma, per le annualità precedenti, l'incertezza oggettiva sul contenuto della norma può escludere l'applicazione delle sanzioni tributarie.
- La compatibilità della disciplina fiscale delle scommesse con il diritto unionale va valutata alla luce della non armonizzazione del settore e del margine di apprezzamento degli Stati membri, purché le restrizioni siano non discriminatorie e proporzionate.
- La sola riconosciuta liceità penale dell'attività di raccolta scommesse non elimina, di per sé, la soggettività passiva ai fini tributari, se il legislatore ha collegato il tributo alla gestione dell'attività di raccolta sul territorio nazionale.
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