Cassazione Civile, Ordinanza n. 15030/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro il 10 aprile 2019, fondato su due episodi di furto di due banconote da 100 euro avvenuti in due date diverse (19 e 26 marzo 2019) in danno dello stesso cliente dell'albergo. La Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base di presunzioni, che i furti fossero stati commessi dal dipendente, il quale era entrato nella stanza dell'ospite con il proprio pass per consegnare indumenti; aveva inoltre escluso il coinvolgimento del personale addetto alle pulizie. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la presunzione semplice usata dalla Corte territoriale non avesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che fossero stati presupposti come noti fatti in realtà incerti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di una terza tessera magnetica di accesso alla stanza dell'ospite, effettivamente utilizzata il 19.3.2019. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo compiuto dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha ribadito che la valutazione dei fatti da porre a base della presunzione e la verifica della loro gravità, precisione e concordanza spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione dei paradigmi legali della presunzione. Ha escluso altresì la nullità della motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo comprensibile, e ha precisato che la sentenza penale di primo grado favorevole al lavoratore non produceva effetti nel giudizio civile perché non irrevocabile e comunque il giudice civile conserva autonomia nell'accertamento dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, consente solo il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
disciplina le presunzioni semplici e il ragionamento inferenziale dal fatto noto al fatto ignoto.
richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; la verifica di tali requisiti è compito del giudice di merito, salvo errori di diritto nei criteri applicati.
richiamato dal ricorrente come regola sull'onere della prova gravante sulla parte datoriale.
il giudice deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale.
la nullità della sentenza ricorre solo se la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa.
richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
invocato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione.
ha convertito il d.l. n. 83 del 2012 e introdotto la riforma del vizio motivazionale in cassazione.
è richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla prova presuntiva in una richiesta di nuova valutazione del fatto: la scelta degli indizi e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia applicato criteri giuridicamente errati sulla presunzione; non basta proporre una lettura alternativa delle circostanze di fatto o una diversa inferenza probabilistica.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. copre soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli elementi indiziari né l'insufficienza della motivazione.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia oggettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente ritenuta non convincente dalla parte soccombente.
- Il giudice civile conserva autonomia nell'accertamento dei fatti rispetto all'esito di un procedimento penale non irrevocabile, il quale non vincola la decisione civile.
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