Cassazione Civile, Ordinanza n. 14905/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione/riliquidazione di una pensione che l'interessato assumeva doveva essere calcolata valorizzando le retribuzioni effettivamente percepite per l'attività svolta in Svizzera, senza la riparametrazione operata dall'ente previdenziale in base alla minore aliquota contributiva svizzera. L'assicurato aveva lavorato in parte in Italia e in parte in Svizzera, era titolare di pensione dal marzo 2001 e nel 2005 aveva chiesto all'INPS la riliquidazione del trattamento, sostenendo che il primo calcolo fosse errato; l'INPS aveva invece ritenuto corretto il ricalcolo e aveva chiesto anche il recupero di un indebito. In giudizio di merito il Tribunale aveva accolto la domanda, ma in appello, dopo un precedente intervento rescindente della Cassazione, la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la domanda originaria. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 777, L. n. 296/2006, assumendo che il trattamento fosse già definitivamente liquidato nel 2001 e quindi salvato dalla clausola di salvaguardia per i trattamenti già liquidati al 1 gennaio 2007; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando travisamento della prova, perché la documentazione amministrativa dimostrerebbe che il provvedimento del 2002 era una riliquidazione di una pensione già definitivamente liquidata; 3) in via subordinata, richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, L. n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 117 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha interpretato l'art. 1, comma 777, L. n. 296/2006 nel senso che la clausola di salvezza riguarda solo i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, e ha osservato che, dalla stessa prospettazione del ricorrente, al momento rilevante era ancora pendente una controversia sulla modalità di liquidazione, sicché non vi era un trattamento già definitivamente liquidato e più favorevole da salvare. Quanto al preteso travisamento della prova, la censura è stata dichiarata inammissibile perché i documenti non erano riprodotti in ricorso in modo sufficiente e, soprattutto, la doglianza investiva la valutazione della prova e non l'erronea percezione del suo contenuto oggettivo, ipotesi soltanto sindacabile ex art. 115 c.p.c. In relazione al terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, con richiamo ai precedenti già intervenuti sulla medesima disposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS.
Norme richiamate
art. 1, comma 777, L. n. 296/2006
"Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge"
la norma di interpretazione autentica si applica al calcolo dei periodi di lavoro estero; la clausola finale salva solo i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, non le posizioni ancora controverse o non definitivamente liquidate
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 488/1968
la retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro svolto all'estero, nei casi di trasferimento di contributi all'AGO italiana in forza di convenzioni o accordi internazionali, va determinata secondo il criterio indicato dalla legge di interpretazione autentica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per il vizio processuale connesso al travisamento della prova/violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
l'errore censurabile in cassazione è solo quello che investe la ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti della stessa Corte sulla medesima questione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di riliquidazione di trattamenti pensionistici connessi al trasferimento di contributi esteri, la clausola di salvaguardia che fa salvi i trattamenti già liquidati opera solo per le posizioni già definite in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge; se alla data rilevante la posizione è ancora oggetto di contestazione o di riliquidazione, il trattamento non può dirsi salvato.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia errato nella percezione del contenuto oggettivo del documento o del mezzo istruttorio, non quando si contesti la valutazione probatoria o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
- Perché sia deducibile il travisamento della prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., occorre che l'errore riguardi il demonstratum, che il contenuto sia stato oggetto di discussione tra le parti e che l'errore sia decisivo in modo certo, non meramente probabile.
- La questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica è manifestamente infondata quando la Corte abbia già escluso, in precedenti conformi, il contrasto con i parametri evocati e abbia richiamato la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale pertinente.
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