Cassazione Civile, Ordinanza n. 15022/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo separato intervenuto tra le parti dopo la proposizione del ricorso e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'assetto pattizio sopravvenuto sostituisce la regolazione contenuta nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in base all'art. 92, ultimo comma, c.p.c., come richiesto dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava dalla pronuncia di merito che aveva accolto le domande di tre lavoratrici contro la cooperativa datrice di lavoro, accertando: (a) l'illegittima riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e la conseguente debenza di differenze retributive; (b) il diritto alla retribuzione per 15 minuti giornalieri ulteriori rispetto all'orario ordinario, relativi a vestizione e svestizione della divisa aziendale e al passaggio di consegne. La Corte d'appello aveva ritenuto che la riduzione dell'orario avesse violato l'inderogabilità in peius del trattamento economico minimo collettivo in assenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) ed e), e che il tempo per indossare/svestire la divisa, imposto eterodirettamente dalla cooperativa, fosse tempo di lavoro retribuibile; aveva inoltre escluso la prescrizione quinquennale per le relative somme e la qualificazione della divisa come dispositivo di protezione individuale. La cooperativa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi avverso tale decisione, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato un atto con cui dichiaravano di abbandonare il giudizio e chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, lett. d) ed e)
art. 6, comma 2, lett. d) ed e)
Richiamato dalla Corte d'appello come parametro per escludere la legittimità della riduzione unilaterale del trattamento economico minimo collettivo in mancanza dei presupposti previsti.
art. 74 del d.lgs. n. 81 del 2008
Usato per escludere che la divisa aziendale costituisse un dispositivo di protezione individuale.
art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.
Applicato per disporre la compensazione delle spese in ragione della pattuizione intervenuta tra le parti.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale successivo al ricorso, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere determina la sostituzione della disciplina giudiziale con il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti, con caducazione della sentenza impugnata.
- In presenza di accordo tra le parti che lo preveda, le spese di lite possono essere compensate ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.
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