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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da lavoratrici nei confronti della cooperativa datrice di lavoro per ottenere: l'accertamento dell'illegittima riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, con conseguente risarcimento del danno; e il pagamento di 15 minuti giornalieri di retribuzione per il tempo necessario alla vestizione, svestizione della divisa aziendale e al passaggio di consegne tra turni. La Corte d'appello aveva riformato solo parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo nulla la clausola del regolamento interno che consentiva la modifica in peius dell'orario, esigibile il tempo di vestizione come attività imposta dall'organizzazione datoriale e non applicabile la prescrizione quinquennale invocata dalla società, oltre a escludere che la divisa fosse un DPI. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; le controparti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, tutte le parti costituite hanno depositato un atto con cui hanno dichiarato di abbandonare il giudizio e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in forza di un accordo separato intervenuto successivamente al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, perché prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti in pendenza del giudizio di legittimità. Dichiara quindi cessata la materia del contendere, rilevando che il nuovo assetto pattizio sostituisce la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, la quale resta travolta e caducata. Le spese vengono compensate ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c., in ragione della pattuizione richiamata dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 92, ultimo comma, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese di lite in presenza dell'invocata pattuizione tra le parti.

  • art. 74 d.lgs. n. 81 del 2008

    richiamato dalla sentenza di merito per escludere che la divisa aziendale avesse natura di dispositivo di protezione individuale.

  • L. n. 92 del 2012

    richiamata dalla sentenza di merito in relazione alla situazione di incertezza sulla tutela reintegratoria/risarcitoria e al profilo della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, se le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale sopravvenuto, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La definizione pattizia della lite sostituisce la regolamentazione del rapporto controverso contenuta nella decisione impugnata e ne determina la caducazione, rendendo inutile l'esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di un accordo delle parti che lo giustifichi, le spese possono essere compensate ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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