Cassazione Civile, Ordinanza n. 14910/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Tre dipendenti del comparto sanità avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione di specifiche posizioni organizzative, deducendo di aver svolto, in continuità con i precedenti titolari andati in pensione, le corrispondenti funzioni senza che l'amministrazione provvedesse al formale conferimento degli incarichi. Chiedevano conseguentemente le differenze economiche connesse alla posizione organizzativa, oltre in via subordinata una somma parametrata all'art. 36 Cost. in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto. Il tribunale aveva accolto le domande, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo necessario, per il sorgere del diritto, un formale provvedimento scritto di conferimento dell'incarico e rilevando comunque che le mansioni espletate erano rimaste nell'ambito della categoria professionale di appartenenza e non avevano comportato l'assunzione delle specifiche responsabilità proprie della posizione organizzativa. In cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione degli artt. 20 e 21 del CCNL comparto sanità 17 aprile 1999, nonché degli artt. 115, 416, 414 c.p.c., 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che fosse sufficiente l'istituzione della posizione organizzativa e lo svolgimento di fatto delle relative funzioni, senza poter attribuire rilievo decisivo alla mancanza dell'atto formale di conferimento; hanno inoltre lamentato la mancata considerazione della non contestazione e del materiale probatorio sulla sostituzione dei titolari andati in pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, consistente nell'accertamento di merito della mancanza, nel caso concreto, dell'assunzione delle responsabilità tipiche della posizione organizzativa e della correlata assegnazione/valutazione degli obiettivi. Le censure dei ricorrenti miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande dei dipendenti e ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 20 CCNL comparto sanità 17 aprile 1999
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'istituzione della posizione organizzativa e lo svolgimento di fatto delle relative mansioni bastassero a fondare il diritto economico
art. 21 CCNL comparto sanità 17 aprile 1999
la Corte d'appello aveva ritenuto necessario il conferimento formale, scritto e motivato dell'incarico; la Cassazione non rivede l'accertamento di fatto compiuto sul difetto di assunzione delle responsabilità connesse
art. 36 Cost.
richiamato in via subordinata dai ricorrenti per ottenere una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto anche in assenza di incarico formale
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
evocato dai ricorrenti nel contesto della pretesa retributiva per mansioni svolte di fatto
art. 115 c.p.c.
la censura sulla non contestazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione dei fatti rimessa al giudice di merito
art. 416 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per sostenere la mancata contestazione dei fatti allegati
art. 414 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove
art. 2697 c.c.
invocato per censurare il riparto dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché mirava alla rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro formale dei motivi di omesso esame/motivazione dedotti, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a una nuova valutazione del merito
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa al trattamento economico connesso a una posizione organizzativa richiede, secondo l'accertamento di merito, che le mansioni svolte non si esauriscano nelle attribuzioni ordinarie della categoria di appartenenza ma comportino anche l'effettiva assunzione delle responsabilità tipiche dell'incarico.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La deduzione della non contestazione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito; la cassazione può intervenire solo per errori giuridici o per anomalie motivazionali effettive, non per sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto nei gradi di merito.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, la mancata specifica aggressione di tale ratio rende il ricorso inammissibile.
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