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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15027/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di banca aveva subito una sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione per condotte tenute nei confronti di un collega durante una trasferta di lavoro a New York: la Corte d'appello aveva ritenuto che vi fossero state violenze psicologiche e fisiche, in violazione dei valori di correttezza e integrità del gruppo e del codice etico interno. Il lavoratore aveva impugnato la decisione di appello deducendo: nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e violazione del contraddittorio, assumendo che la corte territoriale non avesse esaminato le difese orali rese in udienza; omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, contestando che la versione del collega fosse priva di riscontri; violazione delle norme disciplinari e dell'art. 7 St. lav. per avere attribuito rilevanza a una condotta extralavorativa; violazione dell'art. 7 St. lav. per avere ritenuto utilizzabili indagini preventive e un interrogatorio senza preavviso; omesso esame delle censure sull'appello principale e sulla produzione documentale; violazione del divieto di bis in idem per avere considerato gli stessi fatti anche ai fini del diniego del trasferimento e della decurtazione del punteggio nel talent program.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a ottenere una nuova valutazione del merito o che difettavano di specifica indicazione delle difese asseritamente omesse. Ha inoltre osservato che la sentenza di merito aveva valorizzato più elementi probatori, non solo la deposizione del soggetto offeso, e che era legittimo attribuire rilievo disciplinare a condotte tenute fuori dal luogo di lavoro ma in un contesto strettamente collegato all'attività lavorativa, incidendo sui valori etici e sulla reputazione aziendale. La doglianza sulle indagini preliminari è stata reputata nuova e, comunque, infondata alla luce del principio per cui il datore può svolgere accertamenti riservati prima della contestazione formale, purché poi garantisca il contraddittorio ex art. 7 St. lav. Infine, la Corte ha escluso il bis in idem, ritenendo che il mancato trasferimento e la valutazione professionale decurtata costituissero effetti diversi del medesimo comportamento e giudizi di merito non censurabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato per denunciare violazione di legge, ma le censure sono respinte perché dirette in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È evocato per nullità della sentenza e del procedimento, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché non vi è omessa possibilità di difesa orale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione dei fatti o della prova.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la rilevanza disciplinare della condotta; la Corte nega la violazione ritenendo legittimo il rilievo disciplinare dei comportamenti in un contesto lavorativamente connesso.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non violato poiché la condotta incideva sui doveri di correttezza e integrità rilevanti per il rapporto.

  • art. 2106 c.c.

    La Corte conferma la legittimità della sanzione disciplinare proporzionata e fondata sui fatti accertati in merito.

  • art. 2119 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la tesi che la condotta sia irrilevante fuori dal luogo di lavoro.

  • art. 7 St. lav.

    La Corte afferma che il datore può svolgere indagini preliminari riservate e che la contestazione formale deve seguire tali accertamenti, purché poi sia garantito il diritto di difesa del lavoratore.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non rileva ai fini dell'accoglimento della censura.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio, ma la doglianza è respinta.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato sul tema della mancata riproposizione delle censure; la Corte esclude comunque la duplicazione sanzionatoria denunciata.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure che contestano la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili se mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, salvo i limiti del vizio motivazionale ridotto al minimo costituzionale.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento probatorio, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento e valorizzi gli elementi ritenuti decisivi.
  • Una condotta tenuta anche fuori dal luogo e dall'orario di lavoro può assumere rilevanza disciplinare quando, per il contesto concreto, incida sui doveri di correttezza, integrità, dignità altrui o sull'immagine dell'impresa, specie se avvenuta in occasione di attività lavorative all'estero e in stretta connessione con l'organizzazione datoriale.
  • L'art. 7 St. lav. non impedisce al datore di lavoro di svolgere accertamenti preliminari, anche riservati, prima della contestazione disciplinare; ciò che è necessario è che, una volta acquisiti gli elementi, segua la rituale contestazione e sia assicurato al lavoratore il pieno contraddittorio.
  • Non integra bis in idem la circostanza che il medesimo comportamento del lavoratore produca effetti diversi sul rapporto di lavoro, come la legittima incidenza su trasferimenti, valutazioni professionali o altri profili organizzativi, quando non vi sia duplicazione della sanzione disciplinare in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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