Cassazione Civile, Ordinanza n. 15025/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla dedotta intimazione orale di licenziamento nei confronti di una giornalista. Il tribunale aveva inizialmente dichiarato l’inefficacia del recesso, ma la corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo non provata l’esistenza del licenziamento orale e valorizzando, tra l’altro, la mancanza di circostanze precise sul recesso e il comportamento successivo della lavoratrice, che avrebbe continuato a chiedere indicazioni operative sui contenuti da scrivere, condotta incompatibile con l’assunto licenziamento. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) violazione degli artt. 416 e 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la corte territoriale ignorato la mancata contestazione dei fatti; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere negato valore probatorio a una prova diretta; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa pronuncia e/o omesso esame di fatti decisivi, tra cui una conversazione con il vicecapo servizio nella quale la ricorrente avrebbe detto di essere stata cacciata dal giornale e l’interlocutore avrebbe risposto 'so tutto'.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la regola seguita dai giudici di merito: in caso di licenziamento orale, incombe sul lavoratore che lo allega l’onere di provare che la cessazione del rapporto sia riconducibile alla volontà datoriale, anche se manifestata per facta concludentia, e non è sufficiente dimostrare la sola cessazione della prestazione. Se, all’esito dell’istruttoria, permane incertezza probatoria, la domanda va respinta in applicazione della regola dell’art. 2697 c.c. La Corte ha inoltre affermato che la valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di merito non è rivalutabile in cassazione; quanto al preteso omesso esame di fatti decisivi, ha escluso la decisività degli elementi indicati dalla ricorrente, perché non idonei con certezza a determinare un esito diverso della lite. Seguono la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 416 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per la mancata contestazione dei fatti, ma la censura è stata respinta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione; la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 111 Cost.
Invocato insieme alle norme processuali sulla contestazione, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione di una prova diretta; la Corte ha ribadito che la valutazione del merito non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’omissione rilevante.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge processuale e sostanziale.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito il requisito della decisività in senso stretto.
art. 2697 c.c.
Applicato quale regola residuale dell’onere della prova: in caso di incertezza probatoria sulla volontà datoriale di recedere, la domanda del lavoratore va respinta.
art. 421 c.p.c.
Richiamato per affermare che l’istruttoria in materia può essere condotta anche con i poteri officiosi del giudice del lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi allega un licenziamento orale deve provare, come fatto costitutivo della domanda, che la cessazione del rapporto sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro; non basta dimostrare l’interruzione dell’attività lavorativa.
- Se il datore contesta il licenziamento e, all’esito dell’istruttoria, resta un’incertezza probatoria sulla reale causa della cessazione del rapporto, opera la regola residuale dell’art. 2697 c.c. e la domanda del lavoratore va respinta.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove: può censurarsi solo la violazione delle regole di diritto o l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per integrare il vizio di omesso esame, il fatto storico deve essere specificamente dedotto come decisivo in senso forte, cioè tale da imporre con certezza una decisione diversa, non essendo sufficiente che sia solo astrattamente rilevante o utile alla tesi di parte.
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