Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per la ricalibratura di una rete scolante consortile e opere connesse. La società appaltatrice aveva agito in primo grado chiedendo, in sostanza, di accertare l’illegittimità della delibera con cui il consorzio aveva risolto il contratto per presunto grave inadempimento dell’impresa, di dichiarare invece la risoluzione per fatto e colpa del committente, e di ottenere il pagamento del valore delle opere eseguite, del lucro cessante, degli ulteriori oneri sostenuti e la declaratoria di estinzione della polizza fideiussoria. Il consorzio, in via riconvenzionale, aveva chiesto l’accertamento della risoluzione per colpa dell’appaltatrice, oltre a danni, maggiori oneri e penale. Il Tribunale aveva dato ragione in prevalenza all’impresa, ritenendo responsabile il consorzio. In appello, però, la Corte territoriale ha ribaltato l’esito, ritenendo che lo stallo dei lavori fosse imputabile all’appaltatrice perché, in base a clausole del capitolato, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie e perché aveva perso in corso d’opera la qualificazione SOA richiesta. Con il ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi (in particolare la diversa collocazione delle aree di cantiere nella riserva naturale e il tardivo rilascio dell’autorizzazione ambientale con prescrizioni); violazione delle norme che, nei lavori pubblici, attribuiscono all’amministrazione l’onere di acquisire le autorizzazioni e assicurare la cantierabilità del progetto; erronea interpretazione delle clausole contrattuali che avrebbero impropriamente trasferito all’appaltatore obblighi di progettazione e autorizzazione; erronea applicazione delle norme sulla qualificazione SOA, poiché il ridimensionamento non era dipeso da condotte illecite. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale sostenendo che una precedente sentenza penale avrebbe accertato l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione e quindi l’illegittimità della sospensione dei lavori da parte dell’impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’impresa e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del consorzio. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso principale, osservando che le clausole del capitolato potevano validamente porre a carico dell’appaltatrice l’onere di curare, nella fase esecutiva, l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie, senza violare le norme imperative sulla progettazione dei lavori pubblici, perché tali clausole non incidevano sulla progettazione esecutiva ma su adempimenti preliminari della fase esecutiva. Ha inoltre ritenuto che le censure sulla mancata autorizzazione ambientale non colpissero la ratio decidendi, fondata sul fatto che l’appaltatrice non si era attivata come contrattualmente dovuto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo rivolto contro una ratio decidendi concorrente rispetto a quella già rimasta intatta. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque per difetto di pertinenza e specificità, anche perché fondato su norme penali non applicabili nei termini prospettati. La Corte ha quindi confermato la soccombenza complessiva dell’impresa e l’ha condannata alle spese.
Norme richiamate
È richiamato quale base formale dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per vizio di motivazione/omesso esame e per violazione di legge.
art. 47 d.P.R. 554/1999
La Corte afferma che la norma impone l’acquisizione delle approvazioni e autorizzazioni necessarie alla cantierabilità del progetto, ma non contiene una disciplina pattiziamente inderogabile che impedisca di attribuire contrattualmente all’appaltatore il compito di curare tali adempimenti amministrativi in fase esecutiva.
art. 35 d.P.R. 554/1999
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla cantierabilità e sugli obblighi dell’amministrazione committente.
art. 119 d.P.R. 554/1999
È richiamato in relazione alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e alle conseguenze dell’inadempimento dell’appaltatore.
artt. 47, 35 d.P.R. 554/1999
Sono invocati per sostenere che gli adempimenti autorizzativi gravassero sul committente; la Corte respinge la doglianza distinguendo tra oneri pubblicistici della progettazione e pattuizioni che trasferiscano all’appaltatore attività amministrative preliminari.
Invocato per sostenere la nullità parziale o la caducazione di clausole contrattuali ritenute contrastanti con norme imperative; la Corte esclude il contrasto prospettato.
art. 136 d.lgs. 163/2006
Richiamato nel provvedimento di risoluzione del contratto per inadempimento.
art. 16 n. 13 capitolato speciale
Clausola contrattuale interpretata dalla Corte d’appello come trasferimento in capo all’appaltatrice dell’obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie.
art. 27, lett. b), capitolato speciale
Clausola contrattuale interpretata dalla Corte d’appello come assunzione, da parte dell’appaltatrice, della responsabilità per gli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle opere.
Richiamato dalla Corte di merito per affermare il diritto al pagamento del valore delle opere eseguite nonostante la risoluzione.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla posizione della qualificazione SOA, ma la decisione di legittimità non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
d.P.R. 34/2000
È richiamato come regolamento sul sistema di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici.
Invocato dal ricorrente incidentale per sostenere l’efficacia del giudicato penale nel civile; la Corte esclude la pertinenza della norma nel caso concreto.
Invocato dal ricorrente incidentale per attribuire efficacia vincolante alla sentenza penale; la Corte nega l’applicabilità alle parti del giudizio civile come prospettata nel ricorso.
È indicato dalla Corte come l’unica norma astrattamente pertinente all’efficacia del giudicato penale nel processo civile, ma comunque non applicabile perché né il consorzio né l’impresa avevano partecipato al giudizio penale e perché si trattava anche di una valutazione giuridica non vincolante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nella materia degli appalti pubblici, le norme che impongono alla stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo cantierabile e di acquisire le autorizzazioni necessarie alla sua approvazione non impediscono che, con pattuizione espressa, l’impresa esecutrice assuma l’onere di curare gli adempimenti amministrativi preliminari alla fase esecutiva, purché la clausola non trasferisca indebitamente sulla stessa la progettazione esecutiva.
- In cassazione non è sufficiente prospettare una interpretazione alternativa e plausibile delle clausole contrattuali: occorre indicare specificamente il criterio ermeneutico violato o l’errore logico-giuridico della decisione di merito; altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata censura efficace di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non scalfita.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo investe un profilo solo eventuale o non decisivo rispetto alla motivazione effettiva, difetta l’interesse all’impugnazione.
- L’efficacia nel giudizio civile di una sentenza penale richiede il rispetto rigoroso dei presupposti normativi di legge; non è possibile invocare automaticamente il giudicato penale verso soggetti che non abbiano partecipato al processo penale nei limiti richiesti dalla disciplina applicabile.
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