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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18670/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su nove cartelle esattoriali asseritamente mai notificate. In primo grado erano stati dichiarati il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi INPS, la cessazione della materia del contendere per altre cartelle di importo inferiore a mille euro e il rigetto per quattro cartelle residue. In appello il contribuente contestava la ritualità delle notifiche e la prescrizione del credito; la CTR confermava integralmente la decisione di primo grado ritenendo validamente notificate le cartelle residue. In Cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello per adesione acritica alla pronuncia di primo grado; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione della prova della notifica delle cartelle residue e dell'avvenuto invio della comunicazione di avvenuta notifica; 3) omessa pronuncia sulla prescrizione, sostenendo che la mancata prova della notifica/piena conoscenza delle intimazioni prodromiche impedisse l'interruzione del termine prescrizionale; 4) errata esclusione della prescrizione quinquennale per le sanzioni; 5) ulteriore censura di mancanza di motivazione sull'applicazione del termine ordinario decennale; 6) violazione dell'art. 59 L. 69/2009 per omessa indicazione del giudice munito di giurisdizione rispetto alle cartelle relative a contributi previdenziali.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui contestava la prova del perfezionamento della notifica delle cartelle residue con riferimento alla comunicazione di avvenuta notifica, rilevando che dai documenti prodotti non era possibile controllare l'effettivo invio della C.A.N. perché mancava il numero di raccomandata; ha accolto anche il terzo motivo, ravvisando un'omessa pronuncia sulla questione della prescrizione e sul collegamento tra le intimazioni prodromiche e le cartelle. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha rigettato il primo, il quinto e il sesto, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, che la conferma per relationem della decisione di primo grado fosse legittima e che, per le cartelle previdenziali, la giurisdizione fosse ordinaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame dei profili accolti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità processuali, tra cui la motivazione apparente o l'omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente il sindacato solo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non sul semplice difetto di sufficienza.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; la sua assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La decisione tributaria deve essere motivata in modo percepibile e coerente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; la Corte richiama le modalità di perfezionamento tramite messo e deposito presso la casa comunale.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il riparto dell'onere probatorio in tema di prova della notifica e dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale o il decorso del termine in mancanza di validi atti interruttivi.

  • art. 20, comma 3, L. n. 472/1997

    Richiamato per sostenere l'applicabilità della prescrizione quinquennale alle sanzioni; questione rimessa al giudice di rinvio in dipendenza dell'esame delle altre censure.

  • art. 59 L. n. 69/2009

    In tema di difetto di giurisdizione, il giudice deve indicare quello munito di giurisdizione; la censura è stata però respinta perché la CTR aveva correttamente individuato la giurisdizione ordinaria per i crediti previdenziali.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione sintetica o per relationem, purché renda percepibili le ragioni della decisione e della conferma della sentenza di primo grado.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in una violazione costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di ampiezza o di completezza della motivazione.
  • Chi eccepisce l'interruzione della prescrizione o la validità della notifica deve poter fondare la verifica sul materiale documentale prodotto; se dai documenti non emerge con controllabile certezza l'invio della comunicazione dovuta, la prova può ritenersi insufficiente.
  • L'omessa pronuncia su una specifica questione di merito ritualmente devoluta al giudice di appello integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
  • La giurisdizione sulle controversie relative a crediti di natura previdenziale non appartiene al giudice tributario ma a quello ordinario; la natura del credito contenuto nella cartella condiziona il riparto di giurisdizione sulla relativa impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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