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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18914/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla decisione di una azienda sanitaria pubblica di rivedere, tramite regolamento interno e ai sensi dell'art. 16 della L. 183/2010, alcuni rapporti di lavoro a tempo parziale già concessi a dipendenti part-time. La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto alle lavoratrici il diritto a mantenere le condizioni di part-time originariamente pattuite, ritenendo illegittima la modificazione unilaterale dei contratti e illegittimo anche l'art. 19 del regolamento aziendale che prevedeva una mappatura organizzativa e la scadenza generalizzata dei part-time al 30.4.2012. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) per una delle lavoratrici, ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che, dopo la proposizione dell'appello, la lavoratrice aveva sottoscritto un nuovo contratto che confermava il part-time, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire; (2) ha denunciato violazione dell'art. 16 L. 183/2010, sostenendo che la norma non consentisse una modifica dei singoli rapporti ma soltanto una rivalutazione organizzativa complessiva dei part-time già in essere, e che il termine semestrale fosse meramente ordinatorio o di impulso, non perentorio. Le controricorrenti hanno resistito sostenendo, tra l'altro, la persistenza dell'interesse ad agire e la correttezza della lettura del termine come perentorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva comunque escluso il venir meno dell'interesse ad ottenere una pronuncia e, in ogni caso, l'eventuale accertamento della situazione concreta richiedeva valutazioni di merito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: ha interpretato l'art. 16 L. 183/2010 come norma speciale e derogatoria che attribuiva alle pubbliche amministrazioni un potere eccezionale di revisione unilaterale dei part-time già concessi prima della riforma del 2008, ma solo entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, in coerenza con correttezza e buona fede; decorso quel termine, torna applicabile il regime generale, con necessità dell'accordo delle parti. Ha quindi valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2013 per affermare la natura perentoria del termine e la portata limitata della "rivalutazione". Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'azienda ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria pubblica, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accolto le domande delle lavoratrici part-time. In particolare, ha escluso sia l'inammissibilità per difetto di interesse della posizione di una lavoratrice, sia l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 16 L. 183/2010 fornita dal giudice di merito. Ha affermato che il potere di revisione unilaterale dei rapporti part-time riconosciuto alle amministrazioni pubbliche dalla norma era eccezionale, soggetto a un termine di 180 giorni da considerarsi perentorio e finalizzato alla conclusione del procedimento di rivalutazione entro quel limite temporale. Pertanto, una modifica unilaterale successiva non era consentita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati richiamati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire permane quando la posizione giuridica della parte non sia definitivamente soddisfatta; l'eventuale verifica del venir meno dell'interesse richiede un accertamento in fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 16 L. 183/2010

    Consente alle pubbliche amministrazioni di rinnovare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto di correttezza e buona fede, la valutazione dei provvedimenti di concessione del part-time già adottati prima della riforma del 2008; il termine ha natura perentoria e il potere è eccezionale e derogatorio.

  • art. 73 D.L. 112/2008

    Ha modificato il regime del part-time pubblico, sostituendo l'automatismo previgente con una valutazione subordinata alle esigenze organizzative dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 558, L. 662/1996

    Nel regime originario riconosceva ai dipendenti pubblici un diritto potestativo alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Individua le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina sulla revisione dei part-time.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato dalla Corte, senza autonoma incidenza decisoria nella sentenza di legittimità.

  • art. 35, comma 3, Cost.

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato dalla Corte, senza autonoma incidenza decisoria nella sentenza di legittimità.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato dalla Corte, senza autonoma incidenza decisoria nella sentenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale attribuisce alla pubblica amministrazione un potere unilaterale di incidere su rapporti già consolidati, tale potere va interpretato restrittivamente e nei limiti temporali espressamente previsti dalla legge.
  • Se il legislatore collega il potere di revisione a un termine perentorio, la scadenza del termine comporta il ritorno al regime ordinario del contratto, che richiede il consenso delle parti salvo diversa base legale.
  • L'interesse ad agire non viene meno per il solo fatto che la situazione fattuale sia stata parzialmente confermata o ridefinita in corso di causa, quando permanga un'utilità concreta della pronuncia richiesta.
  • La lettura di una disposizione eccezionale che trasformi il termine finale in un mero impulso procedimentale è incompatibile con il tenore letterale e con la ratio della norma, se questa intende limitare temporalmente il potere autoritativo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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