Cassazione Civile, Ordinanza n. 05677/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato ottenne un decreto ingiuntivo per compensi professionali pari a euro 12.500 nei confronti della controparte. La destinataria del decreto propose opposizione, introducendo il giudizio con citazione anziché con ricorso, e dedusse di avere già pagato parte della somma; nel corso del giudizio eccepì anche l'esistenza di una transazione, contestata dal professionista. Il Tribunale ritenne tempestiva l'opposizione perché la notificazione era avvenuta il giorno successivo alla scadenza del termine, ma in realtà al quarantesimo giorno utile poiché il termine scadeva di domenica; ritenne inoltre valida la transazione, escludendo che la sottoscrizione davanti al giudice fosse condizione di efficacia, e dichiarò la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente dedusse con due motivi: 1) violazione del giudicato e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'opposizione fosse tardiva e che il decreto fosse ormai passato in giudicato; 2) motivazione apparente e violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., sostenendo che la transazione non fosse valida perché non sottoscritta in giudizio davanti al giudice. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la notifica era tempestiva e l'opponente aveva comunque svolto difese nel merito; ha ritenuto il secondo motivo infondato e in parte inammissibile, osservando che le censure non incrinavano la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la necessità della sottoscrizione in giudizio come requisito di efficacia, e che inoltre il ricorso non specificava adeguatamente il contenuto essenziale dell'atto transattivo né chiariva se esso fosse stato prodotto. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo a una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, riferita a una diversa ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e a diversa disciplina del mutamento di rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale che aveva ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo e valida la transazione tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come forma del rito da seguire per l'opposizione nel caso concreto, in combinato con la disciplina speciale richiamata dal Tribunale
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
indicato come norma che prevede il ricorso anziché la citazione nel tipo di opposizione considerato
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del giudicato sul decreto ingiuntivo, ma la Corte ha escluso la tardività dell'opposizione
invocato per contestare l'interpretazione e validità della transazione, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato per sostenere l'efficacia vincolante della transazione; la Corte ha ritenuto non decisive le doglianze del ricorrente
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite citato dalla Corte per evidenziare il diverso termine di deposito del ricorso/opposizione in altra materia
menzionato solo nel richiamo giurisprudenziale, relativo alla diversa disciplina del rito locatizio
richiamati per la trattazione camerale e il filtro in sede di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività va valutata in base alla data di notificazione dell'atto di opposizione e al computo del termine, tenendo conto della proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo.
- La mera introduzione dell'opposizione con citazione, anziché con ricorso, non conduce automaticamente alla nullità dell'azione o al passaggio in giudicato del decreto, se dagli atti risulta il rispetto del termine sostanziale per proporre l'opposizione e la controparte ha comunque avuto piena conoscenza del giudizio e vi si è difesa.
- La censura di motivazione apparente non può risolversi in una mera contestazione di merito: per essere utile deve aggredire realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi deduce l'invalidità di una transazione deve indicare con precisione il contenuto essenziale dell'accordo e il documento su cui si fonda la censura; in difetto, la doglianza può risultare inammissibile o comunque infondata.
- Il requisito della sottoscrizione davanti al giudice non integra, di per sé, un elemento di efficacia della transazione se il giudice di merito abbia accertato che l'accordo era comunque sottoscritto dalle parti e che la forma processuale non era prevista come condizione di validità.
- I precedenti giurisprudenziali invocati devono essere pertinenti rispetto alla fattispecie concreta; pronunce rese in materia e con disciplina processuale diverse non sono automaticamente spendibili in controversie soggette a diverso rito.
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