Cassazione Civile, Ordinanza n. 05579/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per omesso o infedele pagamento della TARES 2013 relativo a un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale. La controversia verteva sulla tassabilità di superfici dell’insediamento produttivo in cui si formavano rifiuti da imballaggio, in particolare secondari e terziari. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che tali rifiuti fossero conferibili e assimilabili ai rifiuti urbani in base alla normativa ambientale e al regolamento comunale; con il secondo ha censurato l’esclusione integrale dalla tassazione dell’intero stabilimento, affermando che al più poteva operare una riduzione limitata alle sole aree in cui si producevano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, e che la contribuente non aveva specificato né dimostrato le superfici interessate; con il terzo ha dedotto violazione della disciplina della TARES quanto alla misura del tributo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto gli altri due, rilevando che la CTR aveva erroneamente escluso l’assoggettabilità dell’intera superficie senza distinguere tra parte fissa e parte variabile del tributo e senza verificare in modo puntuale l’onere probatorio gravante sul contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che gli imballaggi secondari e terziari, nelle condizioni accertate, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e che, tuttavia, non può derivarne l’esenzione totale dell’intero opificio: occorre verificare con precisione quali aree producano solo rifiuti speciali e distinguere la parte variabile della tariffa, eventualmente esclusa, dalla parte fissa, comunque dovuta per le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti urbani.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi per violazione di legge.
art. 14 del d.l. n. 201 del 2011
commi 3, 4, 9, 10, 11, 12
Disciplina il presupposto della TARES, il criterio di commisurazione, l’esclusione delle superfici ove si formano di regola rifiuti speciali e la struttura della tariffa, composta da parte fissa e variabile.
art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato per la disciplina dei rifiuti speciali e per l’inquadramento dei rifiuti da imballaggio.
art. 221, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato in relazione alla disciplina dei rifiuti da imballaggio.
art. 226 del d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’assimilazione dei rifiuti da imballaggio entro i limiti normativi.
art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006
Norma evocata quale parametro statale per i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006
Attribuisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri statali.
art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997
Rilevante per l’esonero dalla privativa comunale e per l’avvio al recupero degli imballaggi secondari tramite soggetti autorizzati, in assenza di raccolta differenziata comunale.
art. 34 del d.lgs. n. 22 del 1997
Stabilisce il regime speciale della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
art. 35 del d.lgs. n. 22 del 1997
Distingue gli imballaggi in primari, secondari e terziari.
art. 38 del d.lgs. n. 22 del 1997
Attribuisce a produttori e utilizzatori la responsabilità della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei relativi costi.
art. 43 del d.lgs. n. 22 del 1997
Vieta l’immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani e limita il conferimento dei secondari alla raccolta differenziata, se attivata.
art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
Per i rifiuti speciali non assimilati disciplina l’esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui si formano esclusivamente tali rifiuti.
art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato quale obbligo di denuncia e di informazione del contribuente per ottenere l’esclusione di aree dalla superficie tassabile.
art. 1, comma 639 e seguenti, della L. n. 147 del 2013
Cita l’istituzione della TARI nell’ambito dell’imposta unica comunale, quale evoluzione normativa successiva alla TARES.
art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
Richiamato per la struttura della TIA e per la distinzione tra parte fissa e variabile, nonché per la riduzione della quota variabile in caso di smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati.
art. 14 della L. n. 146 del 1994
Richiamato per l’evoluzione normativa sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e sulla successiva abrogazione di quel regime.
Massime di principio
- In materia di TARES e tributi analoghi sui rifiuti, il contribuente che chieda l’esclusione o la riduzione della superficie tassabile deve provare non solo la natura speciale dei rifiuti prodotti, ma anche la specifica estensione delle aree in cui tali rifiuti si formano e, quando rilevante, l’avvenuto autosmaltimento o conferimento a soggetti autorizzati.
- Gli imballaggi terziari non sono conferibili nel normale circuito dei rifiuti urbani e gli imballaggi secondari possono esserlo solo se la raccolta differenziata sia stata effettivamente attivata; in difetto, essi seguono una disciplina speciale e non possono essere automaticamente assimilati ai rifiuti urbani da regolamenti comunali incompatibili con la normativa statale.
- L’accertamento sull’assoggettabilità a TARES deve distinguere tra parte fissa e parte variabile del tributo: la parte fissa resta dovuta per le superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre la parte variabile può essere esclusa solo se il contribuente dimostri che su quella specifica area si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.
- La prova della produzione esclusiva di rifiuti speciali in alcune aree dell’insediamento non comporta, di per sé, l’esenzione totale dell’intero complesso produttivo, se non è dimostrata l’estensione precisa delle porzioni da sottrarre a imposizione e la loro concreta destinazione funzionale.
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