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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'ente ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali. Con tre motivi ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva negato il rimborso: con il primo e il secondo motivo ha dedotto la violazione della normativa sull'esenzione IMU, contestando l'affermazione secondo cui l'agevolazione sarebbe esclusa per il mancato utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente e sostenendo che la previsione di una mera detrazione di 200 euro fosse incompatibile con il diritto all'esenzione, anche in relazione ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva; con il terzo motivo ha denunciato l'applicazione retroattiva della disciplina successiva al 2012 ai fini dell'imponibilità IMU, richiamando anche lo statuto del contribuente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, rinunciando anche al rimborso del credito oggetto della controversia, mentre il Comune si è costituito chiedendo la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, non opera la disciplina che esclude automaticamente la condanna alle spese: tuttavia, nel caso concreto, ha disposto la compensazione delle spese in considerazione della recente formazione dell'orientamento di legittimità sulla necessità, per l'esenzione IMU 2012 degli enti non commerciali, dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma per effetto del passaggio in giudicato conseguente alla rinuncia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e notificata alle parti costituite, determina l'estinzione del processo di legittimità senza necessità di accettazione della controparte.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non seguita da accettazione della controparte, il giudice conserva il potere di porre le spese a carico del rinunciante, salvo specifiche ragioni per disporne la compensazione.
  • Per l'esenzione IMU degli enti non commerciali relativa all'anno 2012, la sola natura non commerciale dell'ente non è sufficiente: permane quale requisito essenziale l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente.
  • La disciplina sopravvenuta in materia di esenzione IMU non può essere applicata automaticamente in modo retroattivo se ciò contrasta con il quadro normativo pertinente al periodo d'imposta, ma nel caso deciso la questione non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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