Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali. Con tre motivi ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva negato il rimborso: con il primo e il secondo motivo ha dedotto la violazione della normativa sull'esenzione IMU, contestando l'affermazione secondo cui l'agevolazione sarebbe esclusa per il mancato utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente e sostenendo che la previsione di una mera detrazione di 200 euro fosse incompatibile con il diritto all'esenzione, anche in relazione ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva; con il terzo motivo ha denunciato l'applicazione retroattiva della disciplina successiva al 2012 ai fini dell'imponibilità IMU, richiamando anche lo statuto del contribuente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, rinunciando anche al rimborso del credito oggetto della controversia, mentre il Comune si è costituito chiedendo la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, non opera la disciplina che esclude automaticamente la condanna alle spese: tuttavia, nel caso concreto, ha disposto la compensazione delle spese in considerazione della recente formazione dell'orientamento di legittimità sulla necessità, per l'esenzione IMU 2012 degli enti non commerciali, dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma per effetto del passaggio in giudicato conseguente alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992
norma invocata per sostenere il diritto all'esenzione IMU degli enti non commerciali; la Corte richiama l'orientamento secondo cui, per l'anno 2012, l'esenzione richiede anche l'utilizzo dell'immobile da parte dell'ente
art. 59 d.lgs. n. 446 del 1997
norma richiamata nel quadro dell'esenzione IMU
artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23 del 2011
norme richiamate nella disciplina dell'IMU
art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in L. n. 214 del 2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra esenzione piena e semplice detrazione di 200 euro
art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012
norma richiamata nella disciplina dell'esenzione IMU per gli enti
norma regolamentare richiamata in relazione ai requisiti per l'esenzione
art. 3 Cost.
dedotto dalla ricorrente come parametro di legittimità costituzionale della disciplina IMU 2012
art. 53 Cost.
dedotto dalla ricorrente come parametro di capacità contributiva
d.l. n. 102 del 2013, conv. in L. n. 124 del 2013
invocato per censurare la pretesa applicazione retroattiva della disciplina successiva al 2012
richiamato quale norma dello statuto del contribuente contro l'applicazione retroattiva
richiamato quale norma dello statuto del contribuente contro l'applicazione retroattiva
la Corte afferma che è inapplicabile al giudizio di legittimità
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
prescrive che la rinuncia al ricorso per cassazione sia notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto; in difetto, la rinuncia non estingue il processo ma comporta inammissibilità
la Corte afferma che non opera automaticamente a escludere la condanna alle spese quando la rinuncia non sia stata accettata dalla controparte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e notificata alle parti costituite, determina l'estinzione del processo di legittimità senza necessità di accettazione della controparte.
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non seguita da accettazione della controparte, il giudice conserva il potere di porre le spese a carico del rinunciante, salvo specifiche ragioni per disporne la compensazione.
- Per l'esenzione IMU degli enti non commerciali relativa all'anno 2012, la sola natura non commerciale dell'ente non è sufficiente: permane quale requisito essenziale l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente.
- La disciplina sopravvenuta in materia di esenzione IMU non può essere applicata automaticamente in modo retroattivo se ciò contrasta con il quadro normativo pertinente al periodo d'imposta, ma nel caso deciso la questione non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.
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