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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05574/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA, per il 2011, in relazione a prestazioni rese da una cooperativa a favore di una società committente e riguardanti visite all'Acquario di Genova e al Museo del Mare e della Navigazione. L'Ufficio riteneva insussistenti i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 10, n. 22, d.P.R. n. 633 del 1972. La cooperativa impugnava l'atto e il giudizio di merito si concludeva con decisione favorevole alla contribuente, anche sul presupposto che precedenti atti dell'Amministrazione avessero confermato l'esenzione, ingenerando un affidamento. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché la questione dell'affidamento non sarebbe mai stata dedotta dalla cooperativa; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. n. 212 del 2000, degli artt. 23 e 53 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'eventuale incertezza interpretativa e l'affidamento non incidono sulla debenza dell'imposta ma solo sulle sanzioni. La cooperativa resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo giudicato esterno, omesso esame del merito sulla debenza dell'IVA e, in subordine, sulla non debenza delle sanzioni. La società committente resisteva anch'essa.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale dell'Agenzia. Ritiene ammissibile, ma infondata, la doglianza sull'extrapetizione, perché le affermazioni della CTR non si limitavano a evocare l'affidamento, ma esprimevano il convincimento sull'esenzione IVA delle prestazioni rese, qualificandole come inerenti alla visita a strutture simili a musei. Richiama un precedente conforme della stessa Corte relativo a un annualità precedente e osserva che le censure dell'Ufficio sull'affidamento risultano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza di merito. Declara inoltre inammissibile la produzione di una sentenza della CTR estranea ai limiti dell'art. 372 c.p.c., non ricorrendo un vero giudicato esterno. Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato. L'Agenzia è condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10, n. 22, d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma è richiamata come disposizione che prevede l'esenzione IVA per le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili; la Corte valorizza l'interpretazione estensiva adottata dal giudice di merito per includere prestazioni connesse alla visita.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro del divieto di extrapetizione; la Corte ritiene però che la censura dell'Agenzia non sia fondata, poiché la decisione di merito ha effettivamente statuito sull'esenzione IVA dedotta in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per extrapetizione.

  • art. 10, L. n. 212 del 2000

    È richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi che l'affidamento non possa incidere sulla debenza del tributo ma solo sulle sanzioni; la Corte non accoglie questa impostazione nel caso concreto.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato unitamente all'art. 53 Cost. dall'Agenzia per contestare l'incidenza dell'affidamento sulla pretesa impositiva.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato unitamente all'art. 23 Cost. dall'Agenzia per contestare l'incidenza dell'affidamento sulla pretesa impositiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova nel motivo dell'Agenzia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla cooperativa a sostegno dell'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte afferma che la produzione della sentenza della CTR è inammissibile perché estranea ai limiti documentali del giudizio di cassazione previsti da questa norma.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla cooperativa nell'eccezione di carenza di interesse, per sostenere che al più sarebbe stata possibile una correzione della motivazione; la Corte non condivide l'impostazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato dalla cooperativa nel ricorso incidentale condizionato per la questione delle sanzioni non esaminate dal giudice d'appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Parametri di ricorso invocati dalla cooperativa per il motivo sul giudicato esterno e per il denunciato omesso esame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro invocato per il vizio di omesso esame di fatti e questioni decisive.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la censura di extrapetizione richiede di verificare se il giudice di merito abbia deciso su un thema decidendum estraneo alle domande e difese ritualmente introdotte; se la motivazione della sentenza, pur richiamando un profilo accessorio come l'affidamento, esprime in realtà una decisione sul merito della pretesa tributaria, la doglianza non è fondata.
  • Nei giudizi sull'esenzione IVA, la qualificazione delle prestazioni va compiuta in base alla loro concreta inerenza rispetto all'attività prevista dalla norma esentativa; se il giudice di merito ritiene che si tratti di prestazioni inerenti alla visita a strutture assimilabili a musei, la decisione si fonda sull'applicazione della disciplina dell'esenzione e non su un mero affidamento del contribuente.
  • L'eventuale affidamento ingenerato da atti dell'Amministrazione finanziaria non può essere letto isolatamente: quando il giudice di merito afferma la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'esenzione, il richiamo all'affidamento non costituisce la ratio decisiva della sentenza.
  • In cassazione, la produzione documentale è soggetta ai limiti dell'art. 372 c.p.c.; una sentenza di merito invocata come giudicato esterno è utilizzabile solo se ne ricorrono i presupposti e se il documento è ammissibile nel giudizio di legittimità.
  • Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, quando quest'ultimo è proposto solo in via subordinata rispetto all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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