Cassazione Civile, Ordinanza n. 05573/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su ricorso di un creditore. In reclamo la società ha sostenuto, anzitutto, che il creditore istante avrebbe perso la legittimazione ad agire perché il relativo credito sarebbe stato estinto per compensazione o confusione a seguito di un pignoramento e di una successiva ordinanza di assegnazione. Ha inoltre contestato il superamento della soglia minima di fallibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall., sostenendo che la corte territoriale aveva illegittimamente utilizzato, per provare l'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a euro 30.000, documenti e bilanci prodotti solo in sede di reclamo, e che aveva confuso la voce contabile "debiti entro l'esercizio successivo" con i "debiti scaduti e non pagati" richiesti dalla norma. Da ultimo, ha censurato la decisione per avere posto a suo carico l'onere di dimostrare il mancato superamento della soglia, ritenendo invece che la prova del superamento gravasse sul creditore istante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il requisito dei debiti scaduti e non pagati può essere accertato anche sulla base di documenti e fatti anteriori alla pronuncia di fallimento, acquisiti o prodotti per la prima volta in appello, purché relativi alla situazione esistente al momento della dichiarazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente dedotti come violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza di debiti scaduti e insoluti superiori alla soglia di legge e sull'onere probatorio relativo al pagamento. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 15 l.fall., vanno considerati tutti i debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare o del reclamo, e che la loro insussistenza o il loro pagamento deve essere provato dal debitore. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stata altresì data atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il limite minimo di fallibilità riguarda tutti i debiti scaduti e non pagati emersi nell'istruttoria prefallimentare o nel reclamo; la prova del pagamento grava sul debitore. Il requisito può essere accertato anche con documenti acquisiti in sede di reclamo, se relativi a fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento.
comma 2, n. 4; comma 8; comma 10
Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento possono essere utilizzati elementi probatori ulteriori rispetto a quelli posti a base della dichiarazione, purché concernano fatti anteriori alla pronuncia.
Lo stato patrimoniale distingue i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; la Corte lo richiama come dato contabile utile ma non come equiparazione automatica ai debiti scaduti e non pagati.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il vizio censurabile è, semmai, l'omesso esame di fatti decisivi.
Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda solo la sua esistenza non apparente e la sua non perplessità o contraddittorietà.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del limite minimo di fallibilità, il giudice deve considerare non solo il credito del soggetto istante, ma tutti i debiti scaduti e non pagati che emergano dagli atti dell'istruttoria prefallimentare o del reclamo, purché anteriori alla dichiarazione di fallimento.
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento è consentito utilizzare anche documenti e fatti non valorizzati in primo grado, se relativi alla situazione patrimoniale esistente al momento della dichiarazione di fallimento.
- La distinzione contabile tra debiti esigibili oltre l'esercizio successivo e debiti scaduti e non pagati non impedisce al giudice di desumere l'esistenza di debiti rilevanti ai fini fallimentari da bilanci e note integrative, quando gli importi consentano di individuare obbligazioni già scadute e insolute.
- La censura che si presenti come violazione di legge ma miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, salvo che si deduca un omesso esame di fatti decisivi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, una volta accertata l'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori alla soglia legale, spetta al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento o l'insussistenza di tali debiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05574/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05575/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05579/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05580/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →