Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TARI emessi per gli anni 2014 e 2015 nei confronti di un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale. Il giudice di merito aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non tassabili o comunque integralmente escluse dalla base imponibile le aree in cui si producevano rifiuti speciali, in particolare imballaggi secondari e terziari, e rilevando che la società li aveva conferiti a soggetti autorizzati senza che il Comune avesse dimostrato l’attivazione della raccolta differenziata idonea all’assimilazione. Il Comune ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla TARI e sulla gestione dei rifiuti, sostenendo che il regolamento comunale consentisse l’assimilazione e quindi il conferimento al servizio pubblico anche dei rifiuti da imballaggio secondario e terziario; con il secondo ha contestato l’integrale detassazione dei locali, deducendo che la società non avesse individuato con precisione le superfici esenti e che l’attività producesse anche rifiuti assimilabili, come gli imballaggi primari in vetro; con il terzo ha censurato l’esenzione totale anche dalla quota fissa, sostenendo che questa fosse comunque dovuta per la mera detenzione dei locali. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, rilevando che la decisione di merito aveva erroneamente trasformato la prova della produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili in un’esenzione totale dell’intero opificio, senza distinguere tra superfici e senza considerare che la quota fissa resta dovuta per le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti urbani.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché verifichi se la contribuente abbia assolto gli oneri di informazione e di prova necessari per ottenere solo l’eventuale esclusione o riduzione parziale della superficie imponibile. Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio per cui la prova della produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili consente al più l’esclusione della superficie in cui tali rifiuti si formano o la non debenza della quota variabile, ma non comporta automaticamente l’esenzione totale né l’esclusione della quota fissa, che resta dovuta per l’intera superficie potenzialmente produttiva di rifiuti urbani. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro della denunciata violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 1, comma 641, L. n. 147 del 2013
individua il presupposto della TARI nel possesso o detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, comma 649, L. n. 147 del 2013
prevede che non si tenga conto della parte di superficie in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento; per i rifiuti speciali assimilati agli urbani consente riduzioni della quota variabile in caso di avvio al riciclo.
art. 1, commi 650 e 651, L. n. 147 del 2013
richiamati dal ricorrente per sostenere che l’esonero non potesse estendersi automaticamente anche alla quota fissa.
art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato per la disciplina dei rifiuti speciali e degli imballaggi, nel quadro della distinzione tra rifiuti urbani e speciali.
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato quale fonte dei criteri statali per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152 del 2006
ricordato come norma che attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani nei limiti dei criteri statali.
art. 221, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina degli imballaggi e della loro gestione.
art. 226 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di assimilazione dei rifiuti da imballaggio entro i limiti di legge.
art. 11 del regolamento comunale Tarsu
invocato dal Comune come fonte regolamentare per affermare l’assimilazione e la conferibilità al servizio comunale anche di imballaggi secondari e terziari.
art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per definire il presupposto soggettivo della tariffa rifiuti nei regimi precedenti alla TARI.
art. 49, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per descrivere la struttura della tariffa in parte fissa e parte variabile.
art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato quale base della riduzione della parte variabile in caso di smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati prodotti.
art. 60 d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato come disciplina originaria dell’assimilazione dei rifiuti di talune attività ai rifiuti urbani.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993
indicato come disciplina applicabile ai rifiuti speciali non assimilati, con esclusione dalla tassa delle sole parti in cui si formano esclusivamente tali rifiuti.
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato con riguardo all’obbligo dichiarativo del contribuente per ottenere l’esclusione di aree dalla superficie tassabile.
art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per il divieto di privativa comunale sugli imballaggi terziari e per il conferimento degli imballaggi secondari in raccolta differenziata ove attivata.
art. 34 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per affermare il regime speciale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
art. 35 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per distinguere imballaggi primari, secondari e terziari.
art. 38 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per attribuire a produttori e utilizzatori la responsabilità della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei relativi costi.
art. 43 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato per il divieto di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta e per il conferimento dei secondari solo in raccolta differenziata se attivata.
art. 1, comma 639, L. n. 147 del 2013
richiamato per la collocazione della TARI nell’ambito dell’imposta unica comunale.
art. 1, comma 640, L. n. 147 del 2013
richiamato indirettamente nel quadro della disciplina istitutiva della IUC e della TARI.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali in una parte dell’insediamento non comporta automaticamente l’esenzione totale dall’imposta sui rifiuti dell’intero compendio, occorrendo distinguere le superfici in concreto interessate e quelle comunque idonee alla produzione di rifiuti urbani.
- Il contribuente che chieda l’esclusione o la riduzione della superficie tassabile deve provare non solo la natura speciale dei rifiuti prodotti, ma anche l’esatta individuazione delle aree di produzione e l’avvenuto smaltimento o trattamento secondo legge.
- Per gli imballaggi terziari opera un divieto di immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani; per gli imballaggi secondari la conferibilità al servizio pubblico è ammessa solo in raccolta differenziata ove attivata e, comunque, secondo la disciplina speciale di settore.
- I regolamenti comunali non possono estendere l’assimilazione ai rifiuti urbani oltre i limiti consentiti dalla normativa statale di settore; le clausole regolamentari incompatibili sono disapplicabili dal giudice tributario.
- La parte variabile del tributo può essere esclusa o ridotta se il contribuente dimostra la mancata produzione di rifiuti urbani o la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili; la parte fissa resta invece dovuta per le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti urbani.
- L’onere di informazione e di prova in ordine alle aree escluse dalla tassazione grava sul contribuente, mentre l’obbligo del Comune di provare il presupposto impositivo riguarda solo l’esistenza della detenzione o occupazione dei locali nel territorio comunale.
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