Cassazione Civile, Ordinanza n. 23254/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rimborso IRPEF presentata da un contribuente in relazione alle somme percepite alla cessazione di un rapporto di previdenza integrativa aziendale (PIA/Fondenel), assumendo che il sostituto d'imposta avesse applicato erroneamente la ritenuta su una quota delle somme da assoggettare ad aliquota del 12,50% quale rendimento di capitale. L'Ufficio non aveva risposto e si era formato il silenzio-rifiuto; il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado, poi una prima cassazione con rinvio. In sede di rinvio la CTR ha nuovamente accolto la domanda richiamando la certificazione Enel prodotta dal contribuente e riconoscendo un rimborso di euro 236.068,56. L'Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul giudizio di rinvio; 2) difetto di motivazione sul criterio del rendimento e sul suo calcolo; 3) violazione delle norme sostanziali in tema di disciplina fiscale delle somme corrisposte dai fondi e erronea qualificazione del rendimento come semplice differenza tra capitale liquidato, contributi versati e dotazione iniziale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente, che avrebbe dovuto dimostrare quale parte delle somme fosse effettivamente ascrivibile a rendimenti di investimento.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha censurato la sentenza della CTR per motivazione meramente apparente/per relationem, perché il giudice di rinvio si era limitato a recepire la certificazione Enel senza indicare gli elementi essenziali per ricostruire il criterio di quantificazione del rendimento e senza svolgere l'accertamento richiesto dalla precedente cassazione. Ha inoltre ribadito che, in materia di rimborso, il contribuente ha l'onere di provare la quota delle somme effettivamente riferibile a rendimenti di investimenti sul mercato, e che certificazioni Enel o relazioni attuariali prive di specifiche sui criteri di calcolo non assolvono tale onere. Accertato che, nel caso concreto, la CTR aveva riconosciuto il trattamento fiscale favorevole in contrasto con tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di cassazione, ponendo quelle del giudizio di legittimità a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
indicato come base normativa dell'istanza restitutoria presentata dal contribuente
art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482
richiamato quale regime fiscale invocato dal contribuente per una parte delle somme percepite
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione
artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 132 c.p.c.; 384 c.p.c.
richiamati come norme sulla motivazione della sentenza e sui poteri della Corte in sede di cassazione e rinvio
art. 111 Cost.
invocato in relazione al requisito costituzionale della motivazione
richiamato nel secondo motivo per difetto di motivazione rispetto al criterio del rendimento
usato per dedurre violazione di norme sostanziali in tema di qualificazione fiscale del rendimento
art. 13, comma nono, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato quale disciplina dei fondi pensione e del trattamento fiscale delle prestazioni
art. 1, comma quinto, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato insieme alle altre norme fiscali di settore
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
evocati per la disciplina tributaria applicabile alle somme in questione
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel quadro normativo fiscale di riferimento
interpretato nel senso che grava sul contribuente, attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, l'onere di provare il fondamento della pretesa
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e svolgere gli accertamenti indicati, senza limitarsi a recepire acriticamente un documento di parte o una certificazione priva di adeguata spiegazione dei criteri di calcolo.
- La motivazione per relationem è nulla quando si limita a richiamare una fonte esterna senza consentire di individuare le ragioni concrete poste a base della decisione e senza integrare la fonte richiamata con gli elementi necessari alla decisione.
- In materia di rimborso fiscale, il contribuente che agisce per ottenere la restituzione è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la precisa quota di somme effettivamente riconducibile a rendimento di investimento.
- Ai fini del regime fiscale agevolato sulle somme percepite da fondi o previdenze integrative, non è sufficiente una certificazione del datore di lavoro o del fondo che indichi una redditività complessiva o una mera differenza matematica tra contributi versati e capitale liquidato: occorre dimostrare che vi sia stato un effettivo rendimento da investimento sul mercato.
- Quando dalla documentazione prodotta non emergono i criteri utilizzati per quantificare la voce rendimento, il giudice non può riconoscere il trattamento agevolato sulla base di affermazioni generiche o di meri conteggi contabili.
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