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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per ICI 2010, ICI 2011 e IMU 2012 emessi da un comune in relazione a aree edificabili di proprietà della società contribuente, con recupero della differenza d’imposta, interessi e sanzioni. In appello il comune aveva ottenuto la conferma dei valori utilizzati per la base imponibile, sulla base di una relazione di stima dell’Agenzia del Territorio che valutava i terreni comparandoli con altri immobili. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione, agli avvisi, delle precedenti stime richiamate nella relazione tecnica; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserito contrasto con un giudicato esterno di segno opposto sul valore probatorio della stima; 3) ancora violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la CTR rispettato precedenti pronunce della Cassazione e del TSAP su elementi incidenti sul valore delle aree (sentenza TSAP, indice territoriale, servitù di elettrodotto); 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova sull’incidenza della servitù di elettrodotto; 5) violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992 per avere la CTR ritenuto imponibili e valorizzabili anche aree destinate a cessione gratuita o ad edilizia residenziale economica popolare, senza scorporarle dalla base imponibile. Il comune ha resistito sostenendo, in sintesi, la correttezza della motivazione degli avvisi e della valutazione di merito compiuta dai giudici tributari.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa e, nel caso, la relazione era sufficiente con i dati catastali, superfici, valori dichiarati e destinazioni urbanistiche. Ha respinto il secondo e il terzo motivo osservando che non vi era un giudicato esterno di segno opposto: una precedente decisione invocata dalla ricorrente conteneva affermazioni sul merito solo ad abundantiam, dunque non idonee a formare giudicato; inoltre la CTR aveva autonomamente valutato gli elementi di causa, compresi quelli richiamati da precedenti pronunce. Ha respinto il quarto motivo affermando che non vi è stata inversione dell’onere della prova, poiché la CTR si è limitata a valutare il materiale probatorio e ha rilevato la mancanza di prova idonea da parte della contribuente circa la riduzione di valore per la servitù di elettrodotto. Ha respinto il quinto motivo richiamando il principio secondo cui, ai fini ICI, il valore dell’area fabbricabile va determinato considerando l’area complessivamente e unitariamente interessata dalla trasformazione urbanistica, senza scorporare porzioni in base alla diversa destinazione interna al comparto; è quindi corretto tener conto anche delle aree di urbanizzazione e standard nella valutazione complessiva. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati riguarda solo quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa fiscale; non si estende ad atti irrilevanti rispetto a tale funzione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre solo il decisum effettivo della precedente sentenza; non rilevano affermazioni rese ad abundantiam o fuori dalla vera ratio decidendi.

  • art. 324 c.p.c.

    La preclusione del giudicato opera solo rispetto alle statuizioni passate in giudicato, non rispetto a considerazioni meramente incidentali o non decisive.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi vengono esaminati come censure di violazione di legge e nullità, ma non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell’onere della prova quando il giudice di merito valuta le prove acquisite e conclude per la mancata dimostrazione, da parte di chi ne aveva l’onere, dei fatti riduttivi della base imponibile.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    La base imponibile delle aree fabbricabili deve essere determinata secondo i criteri previsti per l’imposizione ICI/IMU, in coerenza con il principio della valorizzazione dell’area edificabile come compendio unitario.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Il valore va riferito all’area complessivamente e unitariamente interessata dalla modificazione urbanistica, senza scorporare porzioni per la diversa destinazione interna al processo edificatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma inserita nel sistema del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento sussiste solo per quelli effettivamente necessari a comprendere la pretesa, mentre non occorre allegare documenti che non incidano sulla intelligibilità della motivazione.
  • Il giudicato esterno si forma soltanto sulle statuizioni che costituiscono la ratio decidendi della precedente decisione; le affermazioni svolte ad abundantiam o non decisive non hanno efficacia preclusiva.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia realmente invertito il carico della prova; non ricorre quando il giudice si limita a valutare il materiale probatorio e a ritenerlo insufficiente a dimostrare il fatto allegato dalla parte onerata.
  • Ai fini ICI sulle aree edificabili la base imponibile deve essere determinata considerando il compendio urbanisticamente rilevante in modo unitario, senza scorporare singole porzioni in ragione delle diverse destinazioni interne al piano o della loro futura cessione gratuita, fermo restando che tali elementi possono incidere sulla valutazione complessiva del valore venale.
  • Le precedenti decisioni di legittimità o di altri giudici sul medesimo rapporto non vincolano il giudice di merito quanto alla valutazione concreta delle prove, se la nuova decisione esamina gli elementi indicati e motiva autonomamente il proprio apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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