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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24792/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso IVA 2009 per euro 312.301,00 avanzata da una società che aveva emesso fatture errate per prestazioni rese a un’altra società. L’Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che, per recuperare l’IVA addebitata per errore, la contribuente avrebbe dovuto utilizzare la procedura di variazione dell’imposta prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, procedura però non più esperibile perché era decorso oltre un anno dall’operazione imponibile. In primo e secondo grado vi è stata una sequenza processuale complessa: la CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi accolto l’appello ritenendo ammissibile il rimborso; una prima cassazione con rinvio aveva affermato che il diritto al rimborso poteva sussistere solo se fosse accertato che il destinatario delle fatture errate non le avesse utilizzate o potesse utilizzarle per detrarre l’IVA, in applicazione del principio di cartolarità. Riassunto il giudizio, la CTR ha nuovamente accolto la domanda ritenendo sufficiente una dichiarazione del curatore fallimentare della società destinataria delle fatture, dalla quale risultava che le fatture erano state regolarmente registrate in contabilità e che non risultavano istanze di rimborso IVA. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 e all’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si è uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte e ha ritenuto erroneamente provata la circostanza decisiva dell’effettiva mancata detrazione dell’IVA da parte della società destinataria delle fatture. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non avesse correttamente applicato il principio di diritto stabilito nella precedente cassazione, perché la documentazione prodotta dimostrava solo la registrazione delle fatture nella contabilità della società destinataria, ma non anche che l’IVA relativa non fosse stata detratta. Poiché per riconoscere il rimborso occorreva invece l’accertamento della definitiva eliminazione del rischio che il cessionario/committente avesse usato o potesse usare quelle fatture ai fini della detrazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La rettifica dell’IVA per fatture errate deve avvenire tramite la procedura di variazione dell’imposta; la mancata tempestiva correzione non esclude in assoluto il rimborso, ma questo presuppone l’eliminazione del rischio di indebita detrazione da parte del destinatario.

  • art. 384 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    In caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche ai presupposti di fatto e ai criteri logico-giuridici della decisione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sulla parte che lo richiede.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori integrativi in presenza di obiettiva incertezza o quando i documenti siano nella disponibilità di terzi o della controparte, ma senza sostituirsi alla parte nell’onere probatorio.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il richiamo alla norma è effettuato precisando che il potere istruttorio del giudice resta oggi collocato entro il principio dispositivo, anche dopo l’abrogazione del comma 3.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse fattuali e logiche che ne costituiscono il fondamento; la decisione che si fondi su un criterio diverso viola l’art. 384 c.p.c.
  • In materia di rimborso dell’IVA indebitamente versata per errore di fatturazione, il diritto al rimborso sussiste solo se sia provata la definitiva eliminazione del rischio che il destinatario della fattura abbia detratto o possa detrarre l’imposta.
  • La sola attestazione che le fatture siano state registrate in contabilità o che non risultino domande di rimborso non equivale a prova della mancata detrazione dell’IVA e, quindi, non è sufficiente a fondare il rimborso.
  • Nel processo tributario i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione integrativa e non sostitutiva: possono colmare carenze probatorie solo in presenza di oggettiva indisponibilità della prova o di incertezza, senza esonerare la parte dall’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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