Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32822/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di usucapione avente ad oggetto un immobile sito in Crotone, definita in primo grado dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 169/2020. L'attore soccombente ha proposto appello, ma la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile il gravame ritenendo tardiva o comunque non validamente perfezionata la costituzione dell'appellante: l'atto di citazione in appello era stato notificato tra luglio e settembre 2020 e poi iscritto a ruolo solo il 2 gennaio 2021, mentre l'istanza di rimessione in termini era stata depositata soltanto dopo tale nuova iscrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012 e dell'art. 13 D.M. 44/2011, sostenendo che il deposito telematico si perfeziona con la seconda PEC, cioè con la ricevuta di avvenuta consegna; 2) violazione dell'art. 165 c.p.c. in relazione alla disciplina del deposito telematico, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto violati i termini di costituzione dell'appellante e quindi improcedibile l'appello; 3) travisamento dei fatti per non avere considerato l'esistenza della seconda ricevuta di deposito ai fini dell'iscrizione a ruolo. Il ricorrente ha inoltre affermato di avere ricevuto prima e seconda PEC, poi una terza PEC con esito automatico negativo per alcuni file ('certificato di firma scaduto' e 'errore imprevisto'), senza ricevere la quarta PEC, e di avere comunque iscritto a ruolo l'appello in data 24 luglio 2020 dopo la notifica del 17 luglio 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il deposito telematico ha struttura a fattispecie progressiva: la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) segna un effetto anticipato e provvisorio del deposito, ma il suo definitivo consolidamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici e manuali, documentati dalla terza e dalla quarta PEC. Nel caso concreto, poiché la terza PEC aveva segnalato anomalie tecniche e il ricorrente non aveva ricevuto la quarta PEC, il deposito non poteva dirsi definitivamente efficace; inoltre il ricorrente non aveva allegato un tempestivo attivarsi per verificare l'esito del deposito né aveva dimostrato che l'errore non fosse a lui imputabile. Ne è conseguita la conferma dell'improcedibilità dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in euro 6.700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012

    il momento di perfezionamento del deposito telematico è collegato alla ricevuta di avvenuta consegna, ma il consolidamento definitivo dell'effetto resta subordinato ai successivi controlli del sistema e della cancelleria

  • art. 13 D.M. 44/2011

    le verifiche automatiche e manuali sul deposito telematico incidono sul suo buon fine e sulla sua efficacia processuale

  • art. 165 c.p.c.

    la costituzione dell'appellante richiede il deposito dell'atto di appello notificato e della nota di iscrizione a ruolo; il deposito telematico deve risultare efficacemente perfezionato entro il termine previsto

  • art. 347 c.p.c.

    la costituzione dell'appellante avviene mediante deposito in cancelleria dell'atto di appello notificato e della nota di iscrizione a ruolo entro il termine di legge

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato come disciplina applicabile al computo dei termini nel sistema del deposito telematico

  • art. 375 c.p.c.

    norma sul rito camerale applicata alla trattazione del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento in camera di consiglio nel giudizio di cassazione

  • art. 35 d.lgs. 149/2022

    disposizione transitoria che individua il regime processuale applicabile ratione temporis

  • art. 93 c.p.c.

    ha giustificato la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il deposito telematico degli atti processuali ha struttura progressiva: la ricevuta di avvenuta consegna produce un effetto anticipato, ma il deposito si consolida solo se l'atto supera positivamente i successivi controlli automatici e manuali della cancelleria.
  • In presenza di esiti negativi dei controlli telematici o della mancata ricezione della PEC finale di accettazione, il deposito non può considerarsi efficacemente perfezionato ai fini della costituzione in giudizio.
  • Chi deposita telematicamente un atto processuale deve attivarsi tempestivamente per verificare l'esito della trasmissione e, se necessario, procedere a un nuovo deposito o chiedere la rimessione in termini, allegando e dimostrando che l'errore non è dipeso da propria colpa.
  • La sola generazione della seconda PEC non basta, di per sé, a sanare un deposito affetto da errori bloccanti o da esiti negativi del sistema, quando il procedimento non si sia concluso con l'accettazione da parte della cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.