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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08140/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (leasing)

La controversia

Una società concedente aveva dato un immobile in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Il contratto era stato risolto per inadempimento nel 2012, ma la riconsegna materiale del bene era contestata: secondo la concedente l'immobile non era tornato nella sua disponibilità fino al 2017, dopo un lodo arbitrale reso esecutivo; secondo l'amministrazione, invece, il possesso era rientrato alla concedente sin dal 2012. Il Comune, tramite la concessionaria del servizio, aveva annullato gli atti TARI emessi verso l'utilizzatrice per gli anni successivi alla risoluzione e aveva emesso un avviso di accertamento TARI nei confronti della concedente per gli anni 2014-2017, con sanzioni e interessi. La concedente impugnava l'avviso sostenendo di non essere soggetto passivo del tributo perché il bene non le era stato restituito, mentre i giudici di merito avevano ritenuto invece che il possesso/detenzione fosse in capo alla concedente già dal 2012, valorizzando una dichiarazione sostitutiva della locataria e ritenendo non rilevante, nel giudizio tributario, il lodo arbitrale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova e sull'arbitrato, perché il lodo arbitrale poteva e doveva essere valutato come prova e, per effetto dell'equiparazione al giudicato, era idoneo a incidere sull'accertamento del momento della riconsegna; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè i consumi elettrici di aprile 2014 desumibili da fattura Enel intestata alla conduttrice, che proverebbero il mancato rilascio dell'immobile; 3) violazione delle norme sulle dichiarazioni sostitutive, sostenendo che la Corte territoriale aveva fatto illegittimo affidamento sulla dichiarazione della locataria senza considerare la contestazione della sua veridicità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che il lodo rituale ha natura giurisdizionale sostitutiva e, una volta definitivo, non può essere trattato come un atto meramente privatistico e irrilevante nel processo: il giudice di merito deve interpretarlo insieme alle altre risultanze di causa per stabilire quando il possesso del bene sia effettivamente transitato alla concedente e, quindi, quando sia sorto il presupposto passivo della TARI. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che il lodo arbitrale rituale, una volta divenuto definitivo, ha effetti equiparati a quelli della sentenza passata in giudicato e deve essere valutato dal giudice tributario nell'accertamento del momento in cui il possesso del bene è tornato al concedente, rilevante ai fini della soggettività passiva TARI.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova da parte del giudice di merito

  • art. 806 c.p.c.

    è richiamato quale norma che esprime il principio della libera scelta delle parti di devolvere la controversia ad arbitri rituali

  • art. 824-bis c.p.c.

    il lodo rituale, dalla data dell'ultima sottoscrizione, è equiparato alla sentenza passata in giudicato

  • art. 829, comma primo, n. 8, c.p.c.

    richiamato come indice dell'equiparazione del lodo non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità denunciato nei motivi di ricorso

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione ai motivi di ricorso nel processo tributario

  • art. 1, commi 641 e 642, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    definisce il presupposto della TARI e il soggetto passivo come chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani

  • art. 3, lett. g), Regolamento del Comune di Vicopisano

    richiamato dalla Corte di merito per escludere l'applicabilità delle ipotesi regolamentari di inapplicabilità della tassa

  • art. 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    richiamato dalla ricorrente sulla veridicità e controlli delle dichiarazioni sostitutive

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'amministrazione deve effettuare i controlli e disconoscere i benefici in caso di dichiarazioni non veritiere

  • art. 4 d.P.R. n. 445/2000

    richiamato nel testo quale base della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla locataria

Massime di principio

  • Il lodo arbitrale rituale, una volta definitivo, non è un semplice atto privatistico: per effetto della disciplina vigente produce effetti sostanzialmente equiparabili a quelli della sentenza passata in giudicato e deve essere considerato dal giudice statale ai fini dell'accertamento della controversia.
  • Nel giudizio tributario, quando la soggettività passiva dipende dal momento in cui il bene torna nella disponibilità del proprietario/concedente, il giudice deve valutare tutte le risultanze rilevanti, compreso il contenuto del lodo arbitrale definitivo e le circostanze fattuali emergenti dagli atti, per stabilire il concreto trasferimento del possesso.
  • Non è corretto escludere aprioristicamente la rilevanza probatoria del lodo arbitrale in ragione della sola natura negoziale della scelta arbitrale; una volta attribuitagli efficacia equiparata al giudicato, esso deve essere interpretato e utilizzato come fonte decisiva di accertamento del fatto storico rilevante.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per erronea esclusione della rilevanza del lodo, restano assorbiti i motivi che investono ulteriori profili probatori o di motivazione relativi ai medesimi fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLeasing
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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