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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15229/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, responsabile della filiale di Gela, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli il 15 maggio 2007, dopo una contestazione disciplinare, in relazione a condotte connesse a sconfinamenti concessi al gruppo Ledel-Vaccaro e a rapporti personali di debito-credito con soggetti collegati. Secondo l’addebito, il dipendente aveva omesso di fornire informazioni adeguate sulla valutazione nel tempo del rischio relativo a un cliente fortemente esposto verso la banca e aveva agevolato indebitamente soggetti con cui si trovava in conflitto di interessi. Nel corso dell’ispezione svolta alla fine di dicembre 2006 erano inoltre emersi rapporti di debito-credito tra il lavoratore e un soggetto sul cui conto era stato addebitato un assegno di oltre 5.000 euro emesso dalla Ledel s.r.l.; le spiegazioni fornite su tale operazione erano state ritenute non convincenti. Il lavoratore aveva contestato la tardività della contestazione disciplinare, sostenendo anche che i vertici aziendali conoscessero già lo sconfinamento; aveva inoltre dedotto violazioni delle regole sull’onere e sulla valutazione della prova e l’insussistenza della giusta causa. In primo grado erano state respinte sia l’impugnazione del licenziamento, proposta con ricorso del 5 agosto 2011, sia la domanda riconvenzionale della banca per danni d’immagine, così come la domanda del lavoratore per danni da stress. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 65/2018 depositata il 26 marzo 2018, aveva confermato la decisione. In Cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: violazione del giudicato sulla conoscenza aziendale dello sconfinamento; violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dei principi di correttezza e buona fede per tardività della contestazione; violazione delle norme sul licenziamento e dell’art. 2697 c.c. in tema di prova; violazione delle norme sui titoli di credito e delle regole di valutazione probatoria, contestando la giusta causa. La banca ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che fosse stata provata la responsabilità del lavoratore per i danni derivanti dall’omessa informazione ai clienti sui rischi dei titoli oggetto della vicenda.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione della banca di inammissibilità del ricorso principale per nullità della procura: la procura in calce al ricorso, quale corpo unico con l’atto, consente di presumere la sua riferibilità al giudizio di cassazione e la specialità del mandato; le ulteriori circostanze dedotte non hanno infirmato tale conclusione. Ha respinto il primo motivo perché la decisione d’appello non aveva negato che i vertici conoscessero lo sconfinamento, ma aveva individuato la gravità disciplinare nella carenza di informazioni sulla valutazione del rischio e nel complesso dei rapporti e delle irregolarità, la cui piena portata era emersa con l’ispezione di fine dicembre 2006. Ha respinto il secondo motivo: la tempestività della contestazione va valutata relativamente alla concreta complessità degli accertamenti e dell’organizzazione aziendale; nel caso concreto la contestazione ha seguito l’acquisizione della conoscenza piena della condotta, e la valutazione di merito era motivata e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione delle prove, salvo le specifiche ipotesi indicate in motivazione. Ha respinto congiuntamente il terzo e il quarto motivo: non vi era stata inversione dell’onere della prova, mentre le censure miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Quanto alla giusta causa ex art. 2119 c.c., la Corte ha distinto la ricostruzione astratta della clausola generale, sindacabile per violazione di legge, dalla valutazione concreta dei fatti, riservata al giudice di merito; le doglianze del lavoratore investivano quest’ultima e non denunciavano in modo specifico un’incoerenza del parametro interpretativo. Ha respinto anche il ricorso incidentale della banca: la Corte d’appello aveva motivatamente escluso la prova della responsabilità del lavoratore per i danni allegati, considerando rilevante il ruolo della banca e la possibile incidenza delle sue politiche di collocamento dei titoli; la valutazione di fatto era immune da vizi logici e non riesaminabile in cassazione. La Cassazione ha quindi respinto entrambi i ricorsi, compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza e dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore

    La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo collegata materialmente all’atto, consente di presumere la riferibilità del mandato a quella fase processuale e soddisfa il requisito della specialità.

  • art. 7 L. 300/1970

    Nel licenziamento per giusta causa, infatti, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore

    L’immediatezza della contestazione disciplinare è relativa: l’intervallo è apprezzato in concreto tenendo conto della laboriosità degli accertamenti e della necessità di una valutazione complessiva dei fatti.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il recesso datoriale e le preliminari contestazioni, ove ricorra una giusta causa di recesso basata su condotte aventi rilievo disciplinare, debbano essere immediate, ossia cronologicamente vicine alla effettiva conoscenza della commissione del fatto nella sua massima estensione e gravità.

    I doveri di correttezza e buona fede informano la valutazione della tempestività: la contestazione va correlata alla conoscenza effettiva della condotta nella sua estensione e gravità, fermo il carattere relativo dell’immediatezza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

    La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi di alterazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova descritti dalla Corte; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.

  • artt. 1 e 5 L. 604/1966

    la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Corte operato una corretta applicazione dei principi che governano la materia.

    La Corte ha escluso la violazione delle norme sul licenziamento e sulla prova nel caso concreto, rilevando che la decisione non aveva invertito l’onere probatorio e che le censure si risolvevano in contestazioni fattuali.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma

    La violazione dell’onere della prova sussiste quando il giudice ne attribuisce il carico a una parte diversa da quella individuata dalla legge; non ricorre per il solo fatto che si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2119 c.c.

    E’, infatti, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice dei merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta”

    La definizione astratta dei criteri integrativi della giusta causa è questione di diritto sindacabile in cassazione; l’applicazione di tali criteri ai fatti accertati è invece valutazione di merito, salvo che sia specificamente denunciata l’incoerenza del parametro giuridico adottato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    E’, infatti, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice dei merito

    Il motivo di ricorso per violazione di legge può investire l’erronea integrazione astratta della clausola generale, ma non consente di rimettere in discussione la valutazione concreta dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1223, 1294, 2055 e 2909 c.c.

    La Corte, infatti, ha ampiamente motivato, peraltro recependo sul punto le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, affermando che si rinvenivano ragioni significative circa la sussistenza di una responsabilità dell’istituto di credito che aveva un interesse ben più significativo dello S. al piazzamento dei titoli.

    Nel rigettare il ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto non dimostrata la responsabilità del dipendente per i danni allegati dalla banca, valorizzando il ruolo e l’interesse dell’istituto nel collocamento dei titoli; il passaggio non enuncia una regola astratta specifica sui criteri di responsabilità o quantificazione del danno.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In seguito al rigetto di entrambi i ricorsi, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione non è assoluta: la tempestività va valutata in rapporto al momento in cui il datore acquisisce conoscenza effettiva della condotta nella sua estensione e gravità, alla complessità degli accertamenti e alla struttura organizzativa dell’impresa.
  • Quando una condotta disciplinarmente rilevante è composta da più fatti convergenti, il datore può procedere a una valutazione complessiva e unitaria; fatti pregressi non contestati come autonome ragioni di recesso possono rilevare come circostanze confermative della gravità dell’addebito contestato e della proporzionalità della sanzione.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile soltanto nei casi in cui siano state violate le regole legali di acquisizione o di efficacia probatoria indicate dalla legge.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo legge; non coincide con il dissenso sull’esito dell’accertamento probatorio.
  • Per le clausole generali, la ricostruzione dei criteri normativi astratti è sindacabile in cassazione per violazione di legge, mentre il riconoscimento della loro ricorrenza nei fatti accertati appartiene alla valutazione del giudice di merito, salvo una specifica censura di incoerenza rispetto al parametro normativo.
  • La procura per il giudizio di cassazione apposta in calce o a margine del ricorso, in quanto collegata all’atto, consente di presumere la specialità del mandato e la sua riferibilità alla fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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