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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15232/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici e della progressione stipendiale, dell’anzianità maturata in una serie di rapporti a tempo determinato con il CNR, nonché il pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo l’anzianità e condannando il CNR alle differenze retributive, previa valutazione datoriale positiva ai fini dell’inquadramento nella fascia stipendiale superiore. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 397/2017 depositata il 22 marzo 2017, aveva riformato la decisione e rigettato le domande, ritenendo che i contratti a termine anteriori al 10 luglio 2001 non potessero essere valorizzati in base alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il lavoratore ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 329 e 360 c.p.c., sostenendo che il CNR avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, avviando spontaneamente la verifica dell’attività e pagando le differenze retributive non prescritte e riconoscendo lo stipendio base della sesta fascia; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell’accordo quadro, perché il diniego di valorizzare l’anzianità pregressa avrebbe prodotto una discriminazione anche nel contratto a tempo indeterminato stipulato il 29 aprile 2006, in costanza della direttiva, a seguito del superamento di una procedura concorsuale; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo all’esistenza del contratto a tempo indeterminato di primo ricercatore con decorrenza dal 29 aprile 2006, nonché violazione del CCNL del comparto ricerca 1998/2001 e dell’art. 132 c.p.c., insistendo sulla continuità delle mansioni e sull’applicazione del medesimo trattamento economico e normativo ai lavoratori a termine comparabili.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione del CNR di inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti, poiché l’atto consentiva una chiara comprensione della vicenda e delle censure. Ha rigettato il primo motivo: l’acquiescenza tacita richiede atti assolutamente incompatibili, sul piano logico e giuridico, con la volontà di impugnare; la spontanea esecuzione di una sentenza esecutiva può invece mirare a evitare gli effetti dell’esecuzione forzata. Nel caso concreto, il pagamento delle differenze avvenne nel dicembre 2015, dopo la proposizione dell’appello, e l’attività dell’ente era compatibile con l’ottemperanza al dispositivo, non con una volontà univoca di rinunciare all’impugnazione. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la clausola 4 dell’accordo quadro vieta disparità di trattamento non oggettivamente giustificate e comprende le maggiorazioni retributive legate all’anzianità; la comparabilità va valutata considerando elementi concreti relativi alla natura e alle caratteristiche delle mansioni, senza che siano sufficienti la natura pubblica del datore o la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo. La direttiva può essere invocata per gli effetti futuri di rapporti a termine anteriori alla sua entrata in vigore, quando l’anzianità costituisca presupposto di progressioni o trattamenti spettanti dopo il 10 luglio 2001; non si tratta di applicazione retroattiva della direttiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame, comprese le questioni assorbite riproposte dal CNR, secondo i principi enunciati. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l’atto fornisca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale, sicchè la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito stesso mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali.

    L’esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione è sufficiente quando fornisce gli elementi indispensabili per comprendere la vicenda e valutare le censure; non è necessaria la riproduzione integrale degli atti né una ricostruzione meticolosa di ogni passaggio processuale.

  • art. 329 c.p.c.

    In questo caso, tuttavia, l’acquiescenza può ritenersi sussistente solo allorquando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, evenienza, questa, che si realizza qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.

    L’acquiescenza tacita presuppone una condotta univoca e assolutamente incompatibile con la volontà di impugnare. La spontanea esecuzione di una sentenza esecutiva, da sola, non manifesta acquiescenza, perché può essere diretta a evitare conseguenze pregiudizievoli dell’esecuzione.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.

    Il datore di lavoro pubblico deve computare l’anzianità maturata con rapporti a termine, in misura pari a quella del dipendente a tempo indeterminato comparabile, per progressioni stipendiali e sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, salvo ragioni oggettive che giustifichino la differenza. Il principio si applica anche quando i rapporti a termine siano anteriori a tale data, perché il diritto dell’Unione regola gli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

    Nel caso deciso non ricorrevano i presupposti processuali per disporre il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta disparità di trattamento non oggettivamente giustificate tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Il divieto comprende le maggiorazioni retributive e gli sviluppi di carriera collegati all’anzianità di servizio.
  • La comparabilità e l’eventuale giustificazione della differenza di trattamento devono essere valutate in base a elementi precisi e concreti relativi alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte. Non bastano, da soli, la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.
  • L’anzianità maturata con contratti a termine anteriori al 10 luglio 2001 può essere computata per progressioni stipendiali e sviluppi di carriera successivi a tale data: ciò non comporta applicazione retroattiva della direttiva, poiché il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente, in assenza di una deroga espressa.
  • La spontanea esecuzione di una sentenza esecutiva non integra, di per sé, acquiescenza tacita. Questa richiede atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare e dai quali risulti in modo preciso e univoco la rinuncia a contrastare gli effetti giuridici della pronuncia.
  • Il requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è soddisfatto quando l’atto consente una precisa cognizione della vicenda e la comprensione delle censure; non occorrono la trascrizione integrale degli atti processuali né la ricostruzione analitica di ogni fase.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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