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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15231/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze dell’ente di ricerca in forza di rapporti a tempo determinato e, dopo l’immissione in ruolo, aveva chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata con quei rapporti e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto all’anzianità pregressa e condannando l’ente al pagamento delle differenze retributive prescritte; la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 396/2017 depositata il 22 marzo 2017, aveva riformato la decisione e rigettato le domande, ritenendo che i rapporti a termine anteriori al 10 luglio 2001 non potessero essere valorizzati ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto acquiescenza tacita dell’ente alla sentenza del Tribunale, in ragione delle verifiche e dei pagamenti effettuati spontaneamente dopo la pronuncia; con il secondo ha contestato l’esclusione dell’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore della direttiva, sostenendo che la disparità si era manifestata nei successivi trattamenti e sviluppi di carriera, anche dopo il contratto a tempo indeterminato stipulato il 28 dicembre 2001; con il terzo ha denunciato l’omesso esame della stipulazione di quel contratto, successiva a una procedura concorsuale per la qualifica di primo ricercatore di II livello, e la violazione delle disposizioni del CCNL del comparto ricerca. L’ente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso: l’esposizione dei fatti era sufficiente a consentire la comprensione delle censure. Ha rigettato il primo motivo, escludendo che la condotta dell’ente integrasse acquiescenza tacita: questa richiede atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, mentre l’ottemperanza a una sentenza esecutiva può mirare a evitare conseguenze esecutive; inoltre, il pagamento delle differenze risulta avvenuto nel dicembre 2015, dopo la proposizione dell’appello. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, ritenendo erronea la tesi della Corte d’Appello secondo cui i rapporti a termine anteriori al 10 luglio 2001 non potevano in alcun caso rilevare. La clausola 4 dell’accordo quadro si applica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente: per gli sviluppi stipendiali e di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità maturata con contratti a termine va riconosciuta nella stessa misura prevista per il dipendente comparabile assunto a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame, comprese le questioni assorbite e riproposte dall’ente, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l’atto fornisca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale, sicchè la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito stesso mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali.

    Il requisito di esposizione sommaria dei fatti è funzionale alla comprensione della vicenda e delle censure, e non impone una riproduzione integrale degli atti: è sufficiente una sintesi che fornisca gli elementi necessari alla decisione.

  • art. 329 c.p.c.

    L’acquiescenza alla sentenza impugnata consiste nell’accettazione della decisione, ovvero nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di rinunciare all’impugnazione, la quale può avvenire in forma, oltre che espressa, anche tacita. In questo caso, tuttavia, l’acquiescenza può ritenersi sussistente solo allorquando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, evenienza, questa, che si realizza qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.

    L’acquiescenza tacita richiede una condotta dalla quale emerga in modo preciso e univoco la volontà di rinunciare all’impugnazione; gli atti devono essere assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perchè, in assenza di espressa deroga, il diritto – dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.

    La clausola 4 vieta disparità di trattamento non oggettivamente giustificate e impone di computare, per progressioni retributive e sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità maturata con rapporti a termine anche se anteriori alla direttiva, poiché la disciplina unionale si applica agli effetti futuri di situazioni pregresse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

    La Corte ha dichiarato insussistenti, nel caso concreto, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’acquiescenza tacita a una sentenza impugnabile sussiste solo quando la condotta della parte riveli in modo preciso e univoco la volontà di rinunciare all’impugnazione e sia assolutamente incompatibile con essa. La spontanea esecuzione di una sentenza esecutiva, da sola, non prova tale volontà, potendo essere diretta a evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli dell’esecuzione forzata.
  • La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE vieta, salvo ragioni oggettive, un trattamento meno favorevole del lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile; l’anzianità che incide sulla retribuzione e sulla progressione di carriera costituisce una condizione di impiego rilevante ai fini del divieto.
  • Per la progressione stipendiale e gli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, il datore di lavoro pubblico deve computare l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il dipendente comparabile assunto a tempo indeterminato, salvo che elementi precisi e concreti relativi alla natura o alle modalità delle mansioni giustifichino la differenza di trattamento.
  • La clausola 4 può essere invocata anche quando i contratti a termine siano anteriori all’entrata in vigore della direttiva, se la domanda riguarda effetti del rapporto successivi a tale data: in assenza di deroga espressa, la nuova disciplina dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto la disciplina precedente.
  • L’esposizione sommaria dei fatti richiesta per il ricorso per cassazione non esige la riproduzione integrale degli atti processuali; è sufficiente che il ricorso fornisca gli elementi indispensabili per comprendere la vicenda e valutare le censure.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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