Cassazione Civile, Sentenza n. 15228/2020 del 16/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa comunicato il 9 gennaio 2017. Il Tribunale di Como, in sede di opposizione, aveva deciso in suo favore; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19 luglio 2018, riformando quella decisione e accogliendo il reclamo della società, aveva dichiarato legittimo il licenziamento e condannato il lavoratore alle spese. La controversia riguardava anche una precedente sospensione dal lavoro: l’azienda l’aveva indicata come cautelare, ma la sua durata non era stata inizialmente fissata e la busta paga recava una trattenuta salariale, elementi che potevano indicare una sospensione disciplinare. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 2, della L. n. 300/1970 e dell’art. 225, comma 1, n. 4, del CCNL, per asserita mancanza di preventiva contestazione dell’addebito e di assegnazione del termine a difesa; (2) violazione dell’art. 225 del CCNL, dell’art. 649 c.p.p. e dell’art. 39 c.p.c., per mancato riconoscimento della natura disciplinare della sospensione e conseguente violazione del ne bis in idem, essendo state irrogate due sanzioni per il medesimo fatto; (3) violazione dell’art. 342 c.p.c., per omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello su alcuni capi, relativi al danno all’immagine della società e alla novità delle contestazioni disciplinari formulate in opposizione; (4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto insufficiente la decisione d’appello perché aveva considerato irrilevante qualificare la sospensione come cautelare o disciplinare, senza accertare in concreto la natura della misura, pur dando conto della trattenuta salariale e della possibile trasformazione della sospensione inizialmente cautelare in una sanzione disciplinare. Se la sospensione aveva natura disciplinare, il potere disciplinare poteva essersi già consumato e il successivo licenziamento per i medesimi fatti avrebbe potuto violare il ne bis in idem. La Corte ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, perché compia tale accertamento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Ritiene questa Corte che tale omissione si sia riverberata in una violazione del combinato disposto degli art. 649 c.p.c., e L. n. 300 del 1970, art. 7 avendo inibito al giudice di secondo grado di stabilire se effettivamente si corresse il rischio di una violazione del principio dei ne bis in idem.
Il giudice di merito deve accertare se una precedente misura abbia già esercitato il potere disciplinare per i fatti contestati; omettere tale verifica può impedire di stabilire se il successivo licenziamento violi il divieto di una seconda sanzione per il medesimo fatto.
L. n. 300/1970, art. 7
Ritiene questa Corte che tale omissione si sia riverberata in una violazione del combinato disposto degli art. 649 c.p.c., e L. n. 300 del 1970, art. 7 avendo inibito al giudice di secondo grado di stabilire se effettivamente si corresse il rischio di una violazione del principio dei ne bis in idem.
Nel procedimento disciplinare la verifica del rispetto delle garanzie dell’art. 7 deve comprendere, quando è contestata una precedente sanzione per gli stessi fatti, l’accertamento della natura disciplinare o cautelare della misura e della possibile consumazione del potere disciplinare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare privatistico, una volta validamente esercitato il potere disciplinare per determinati fatti, il datore di lavoro non può sanzionare nuovamente i medesimi fatti, neppure attribuendo loro una diversa valutazione o configurazione giuridica; le sanzioni applicate possono essere considerate, entro il biennio, ai fini della recidiva.
- Quando è dedotta la violazione del ne bis in idem per una precedente sospensione seguita da licenziamento relativo agli stessi fatti, il giudice deve accertare in concreto se la sospensione avesse natura cautelare oppure disciplinare. Non è sufficiente considerare irrilevante la qualificazione della misura: se essa costituisce una sanzione disciplinare, il potere può essersi consumato e il successivo licenziamento può risultare illegittimo.
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