Cassazione Civile, Sentenza n. 15230/2020 del 16/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
La controversia
Il dipendente pubblico aveva chiesto di essere autorizzato ad assumere l’incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni in house affidataria di un servizio pubblico locale. L’Agenzia aveva negato l’autorizzazione il 7 dicembre 2007, confermando il diniego l’11 gennaio 2008 e diffidandolo dal proseguire nell’incarico; la diffida era stata reiterata il 9 giugno 2008. Il 18 marzo 2010 l’amministrazione aveva poi dichiarato il dipendente decaduto dall’impiego. Prima di tale provvedimento, il 2 febbraio 2010, il dipendente aveva introdotto davanti al Tribunale di Foggia un giudizio per ottenere l’accertamento della compatibilità dell’incarico con lo status di dipendente pubblico, l’illegittimità del diniego e della contestazione disciplinare, nonché il diritto a svolgere l’incarico. Il provvedimento di decadenza era stato impugnato separatamente in un altro giudizio, rimasto pendente e poi sospeso. Il Tribunale, con sentenza del 19 dicembre 2012, aveva respinto le domande del primo giudizio e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dell’Agenzia, condannando il dipendente a restituire compensi ritenuti indebiti; tale statuizione è riferita dalla sentenza impugnata anche quanto alla successiva riforma in appello del criterio temporale di restituzione. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 15 dicembre 2016, aveva respinto l’appello principale del dipendente e accolto quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo irrilevante la finalità lucrativa della società e decisivi l’assenza di autorizzazione e lo svolgimento dell’incarico nonostante la diffida; aveva inoltre escluso che la buona fede potesse limitare la restituzione dei compensi. In cassazione il dipendente ha proposto tre motivi: con il primo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., ha sostenuto che la Corte d’appello aveva deciso sulla legittimità della decadenza, mai dedotta nel giudizio definito dalla sentenza impugnata e oggetto invece di un distinto procedimento; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sulle domande di accertamento della compatibilità dell’incarico, dell’illegittimità del diniego e della contestazione disciplinare, contestando anche i presupposti della restituzione; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e di norme civilistiche, sostenendo l’inesistenza dell’incompatibilità e invocando la propria buona fede, l’affidamento ingenerato dalla condotta dell’amministrazione, la comunicazione dell’attività extraistituzionale sin dal marzo 2005 e una circolare ministeriale che avrebbe ritenuto sufficiente la comunicazione in attesa di un parere del Consiglio di Stato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, senza esaminarne il merito. Ha verificato direttamente gli atti processuali, in quanto la denuncia riguardava un error in procedendo, e ha accertato che il giudizio definito dal Tribunale e dalla Corte d’appello aveva ad oggetto il diniego di autorizzazione, il diritto a svolgere l’incarico e la contestazione disciplinare, non il successivo provvedimento di decadenza, impugnato con un ricorso distinto e ancora pendente. La Corte d’appello, pronunciandosi sulla legittimità della decadenza e assumendo come decisivi la mancanza di autorizzazione e l’inosservanza della diffida, aveva quindi deciso su una domanda diversa da quella proposta, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perché esamini le domande effettivamente formulate nel giudizio n. 1893/2010, nei limiti del devoluto, e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre dichiarato insussistenti le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., causa di nullità della sentenza qui gravata, perchè il giudice d’appello ha pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, che, lo si ribadisce, riguardava la pretesa illegittimità del diniego di autorizzazione e l’asserito diritto a svolgere l’incarico non autorizzato.
Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che decide sulla legittimità di un provvedimento diverso da quello dedotto nel giudizio, alterando l’oggetto della domanda.
art. 360 c.p.c.
allorquando, come nella fattispecie, il ricorrente denunci un error in procedendo, di natura tale da determinare, se accertato, la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, la Corte di Cassazione è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate dal codice di rito ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4
La denuncia di un error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti e i documenti rilevanti, purché il ricorso rispetti gli oneri di specifica indicazione e deposito previsti dal codice di rito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate dal codice di rito ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4
L’esame diretto degli atti in cassazione per un error in procedendo presuppone il rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate dal codice di rito ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4
Per consentire l’esame diretto degli atti processuali in presenza di un error in procedendo, il ricorrente deve assolvere anche l’onere di deposito degli atti e documenti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
La Corte dichiara che nel caso concreto non ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando è denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l’erronea interpretazione della domanda, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e interpretare le istanze e deduzioni delle parti, nel rispetto degli oneri di specifica indicazione e deposito.
- Sussiste ultrapetizione quando il giudice, alterando il petitum o la causa petendi, decide sulla legittimità di un provvedimento che non è oggetto del giudizio. La connessione tra controversie non consente di confondere domande proposte in procedimenti distinti, aventi petitum e causa petendi differenti.
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