Cassazione Civile, Sentenza n. 15109/2020 del 15/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
I dirigenti medici avevano chiesto il pagamento delle differenze sulla retribuzione di posizione per il periodo da ottobre 1998 a dicembre 2008. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto le domande e condannato l’azienda sanitaria al pagamento delle differenze maturate da ciascun ricorrente, riconoscendo la retribuzione di posizione minima incrementata dalle deliberazioni aziendali n. 1822 del 1998, n. 2429 e n. 3114 del 2004 e n. 183 del 2008. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1511/2015 depositata il 6 marzo 2015, aveva confermato la decisione, respingendo anche l’eccezione di nullità dei ricorsi introduttivi perché indicavano le ragioni di fatto e di diritto e il petitum. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità sono intervenuti accordi conciliativi con tutti i controricorrenti: accordi in sede sindacale, depositati il 17 luglio 2019, e un accordo in sede giudiziale del 18 dicembre 2018 relativo all’ultimo controricorrente. Tutte le parti hanno quindi chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i quattro motivi di ricorso, perché gli accordi conciliativi e la richiesta congiunta delle parti hanno definito la controversia e fatto venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, la cessazione comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e non equivale a inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, non essendosi il giudizio concluso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo intervenuto in cassazione non è riconducibile alle tipologie decisorie previste dall’art. 382, comma 3, c.p.c. e comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.
La decisione di cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto non rientra nelle tipologie di pronuncia disciplinate dagli artt. 383 e 384 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione termina con la cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, poiché tale esito non conferma l’efficacia della sentenza impugnata e non costituisce rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia mediante un accordo negoziale e ne danno concordemente atto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere; non occorre che siano specificati i termini dell’accordo, purché le parti affermino concordemente che esso ha definito la lite.
- La cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata e non integra un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
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