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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19856/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sangiorgi impugnava la delibera CONSOB n. 21420/25.06.2020 che gli infliggeva sanzione pecuniaria e interdittiva per abuso di informazioni privilegiate (acquisti e raccomandazioni su titoli Poltrona Frau e Havas). Lamentava: tardività della contestazione (art.195 T.U.F.), insufficienza e carattere presuntivo della prova (artt. 2727, 2729 c.c.), mancata prova della consapevolezza della natura privilegiata dell'informazione, violazione del ne bis in idem per più sanzioni su unica condotta e sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello di Genova che aveva: considerato tempestiva la contestazione avendo la Consob acquisito l'ultimo atto istruttorio il 22.06.2018 (valutando unitariamente la complessità delle indagini e la trasmissione di atti penali); ritenuto ammissibile la prova presuntiva sulla base di elementi concordanti (contatti telefonici intensi, ruolo del Sangiorgi come tramite, coincidenza di operazioni del gruppo), applicando correttamente i criteri di gravità, precisione e concordanza; escluso il vizio di ne bis in idem rilevando che le condotte erano materialmente distinte (tipping vs. raccomandazione) e che in ambito amministrativo opera il criterio del concorso formale; ritenuto inoltre inammissibile il motivo sulla proporzionalità della sanzione stante la discrezionalità del giudice di merito che, anzi, aveva già ridotto parzialmente la sanzione. Il ricorrente è condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998) - art. 187-quinquies

    art. 187 quinquies del TUF

    Norma richiamata quale base per la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dalla CONSOB per abuso di informazioni privilegiate.

  • T.U.F. - art. 187-bis, comma 4

    art. 187 bis, comma 4 del TUF

    Definisce le condotte sanzionabili (trading, tipping, tuyautage); Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrano nelle fattispecie alternative previste.

  • T.U.F. - art. 187-quater, comma 1

    art. 187 quater, comma 1 del TUF

    Norma sulla sanzione interdittiva accessoria applicata quale misura complementare; Corte ha considerato legittima la sua applicazione nell'ambito dei poteri discrezionali dell'Autorità.

  • T.U.F. - art. 187-septies / art. 195 (termini)

    art. 195 T.U.F.; art. 187 septies (termine di 180 giorni)

    La Corte ha interpretato il termine di decadenza per la contestazione in senso unitario: decorre quando l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, tenuto conto della complessità e dell'unitarietà dell'indagine (anche in presenza di atti penali trasmessi).

  • T.U.F. - art. 197-bis, comma 4

    art. 197 bis comma 4 T.U.F.

    Consente di ritenere rilevante la 'conoscibilità' dell'informazione privilegiata: non è sempre necessario provare la consapevolezza soggettiva se la conoscibilità è dimostrata.

  • Codice civile - art. 2727

    Riguarda la prova per presunzioni: la Corte richiama l'esigenza che il giudice di merito segua una valutazione analitica e di sintesi degli indizi.

  • Codice civile - art. 2729

    Dispositivo sulle presunzioni semplici; la Cassazione ha richiamato i criteri di gravità, precisione e concordanza per la validità delle presunzioni adottate dal giudice di merito.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 8

    art. 8 legge n. 689 del 1981

    Stabilisce disciplina sul cumulo delle sanzioni amministrative; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto della continuazione e ha confermato l'operatività del concorso formale per violazioni multiple.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 11

    art. 11 legge n. 689 del 1981

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della sanzione; Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione.

  • Direttiva 2003/6/CE e recepimento (L. 18 aprile 2005, n. 62)

    direttiva 2003/6/CE del 28.01.2003; L. 18 aprile 2005, n. 62

    Richiami normativi per delineare la struttura della fattispecie di abuso e le differenze tra destinatari primari e secondari; non alterano il regime del cumulo sanzionatorio amministrativo.

  • d.lgs. n. 58/1998 - art. 184

    art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998

    Norma penale sull'abuso di informazioni privilegiate citata per distinguere ambito penale e amministrativo e per giustificare l'attesa degli atti penali nella fase istruttoria amministrativa.

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5

    art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Fondamento delle censure di cassazione (vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la motivazione di merito è adeguata e completa.

  • Codice penale - art. 40

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla imputabilità; la Corte non ha ritenuto fondata la censura che mirava a contestare la responsabilità soggettiva in relazione alla sanzione amministrativa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 comma 1-quater

    art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

    Norma sul contributo unificato: la Corte ordina il pagamento dell'ulteriore contributo previsto per ricorso integralmente rigettato, richiamando la normativa di legge.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1 comma 17

    art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiama la modifica che ha introdotto il richiamo all'art. 13 DPR 115/02 in tema di contributo unificato per impugnazioni rigettate dopo il 30.01.2013.

  • Giurisprudenza europea - Direttiva 2003/6/CE

    Usata come riferimento interpretativo per la disciplina dell'abuso di mercato e per la nozione di destinatari primari/secondari delle informazioni privilegiate.

Massime di principio

  • Termine per la contestazione (180 giorni): quando l'indagine è complessa e coinvolge più soggetti o procedimenti (anche penali), il termine decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per l'accertamento; la tempestività va valutata unitariamente in relazione alla complessità e all'unitarietà dell'istruttoria.
  • Prove basate su presunzioni: sono ammissibili se il giudice di merito effettua prima una valutazione analitica degli indizi (scartando quelli irrilevanti) e poi una valutazione di sintesi che dimostri gravità, precisione e concordanza degli elementi; il sindacato di cassazione è limitato quando la motivazione è congrua.
  • Conoscenza vs. conoscibilità dell'informazione privilegiata: non sempre è necessario provare la piena consapevolezza soggettiva; può essere sufficiente dimostrare che l'informazione era conoscibile in base agli elementi acquisiti (art. 197-bis, c.4 TUF).
  • Distinzione tra condotte (trading, tipping, tuyautage): comunicazione a terzi e raccomandazione possono costituire materialmente azioni distinte; in ambito amministrativo opera il concorso formale e non l'istituto della continuazione penale, pertanto più sanzioni possono essere legittimamente comminate se le azioni sono materialmente separate.
  • Proporzionalità della sanzione: la quantificazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che valuta gravità oggettiva e soggettiva; la Cassazione controlla principalmente l'assenza di vizi nella motivazione o eccessi macroscopici.
  • Attesa di atti penali nelle indagini amministrative: l'autorità amministrativa può legittimamente attendere la produzione di atti del procedimento penale quando questi sono necessari per ricostruire il quadro probatorio comune e provare la catena di possesso dell'informazione.
  • Impugnazioni: chi contesta decisioni amministrative deve specificare e circostanziare adeguatamente le censure (es. contenuto degli atti penali o la mancanza di elementi probatori); contestazioni generiche sulle ricostruzioni di fatto sono spesso ritenute inammissibili.

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