Cassazione Civile, Sentenza n. 19850/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione di somme (mutuo) prestate alla defunta Bigatti Anna Luisa, poste a prova con due scritture private prodotte inizialmente in fotocopia e gli originali consegnati tardivamente. In primo grado le domande furono rigettate; la Corte d'appello confermò il rigetto ritenendo però che l'erede Alessandrini Adriana avesse ritualmente disconosciuto le scritture (ai sensi dell'art. 214 c.p.c.), rendendo non necessaria la verificazione degli originali; ciò ha determinato la valutazione negativa sulla prova del mutuo e la condanna alle spese. In cassazione Balboni deduceva, tra l'altro, che la dichiarazione della convenuta ("nutrire forti dubbi") non configurava un disconoscimento rituale. La Corte di legittimità ha esaminato la natura e i requisiti del disconoscimento dell'erede e della conseguente applicabilità dell'art.2719 c.c. alle copie fotostatiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (riguardanti l'insufficienza e l'equivocità della dichiarazione di disconoscimento resa dall'erede), ha rigettato il quarto motivo e dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza di appello limitatamente alle questioni accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, indicando il principio di diritto da seguire e rimettendo a quella sede la rinnovata valutazione (compresa la regolazione delle spese). In particolare la Cassazione ha stabilito che la formula difensiva di "nutrire forti dubbi" è equivoca e non vale come disconoscimento rituale; ove il disconoscimento non sia specifico ed inequivoco la copia fotostatica si considera riconosciuta e deve essere valutata sul merito senza obbligo di verificazione.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il comma 2: l'erede può limitarsi a dichiarare "di non conoscere" la scrittura; tale formula è generalmente sufficiente se espressa in modo chiaro ed inequivoco. Tuttavia dichiarazioni equivoche (es. "nutrire forti dubbi") non soddisfano il requisito del disconoscimento rituale.
Richiamato insieme all'art.214 come disciplina collegata alla verificazione e al disconoscimento delle scritture private; la Corte lo porta nel quadro normativo che regolamenta la prova documentale e la verificazione.
Stabilisce l'effetto della mancata contestazione sulla conformità delle copie agli originali: la Cassazione precisa che l'art.2719 si applica sia alla conformità della copia che all'autenticità della scrittura/sottoscrizione; se non interviene disconoscimento specifico e non equivoco alla prima occasione utile, la copia fotostatica si ha per riconosciuta.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato con riferimento al requisito di motivazione della sentenza; la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente (rigettando il motivo per omessa motivazione), tranne per le valutazioni errate sull'efficacia del disconoscimento che sono state invece censurate su altri motivi.
art. 112 c.p.c. e art. 1362 c.c.
Norme richiamate nei motivi di ricorso relativi all'interpretazione degli atti processuali e delle dichiarazioni delle parti: la Corte ha esaminato la portata delle formulazioni difensive e ritenuto che la valutazione operata dal giudice di merito sull'equivocità delle dichiarazioni fosse errata.
art. 1813 e ss. c.c.; art. 1988 c.c.
Norme sul mutuo e sulla prova del rapporto obbligatorio: il ricorrente censurava il mancato accoglimento della domanda di restituzione per insufficiente valutazione della prova del mutuo; la Cassazione ha assorbito il motivo sostanziale (quinto) in conseguenza dell'accoglimento dei motivi processuali riguardanti il disconoscimento, rimettendo la valutazione di merito al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Una copia fotostatica di una scrittura privata è considerata riconosciuta se, alla prima occasione utile (prima udienza o prima risposta successiva alla produzione), la parte cui la scrittura è attribuita non la disconosce in modo specifico ed inequivoco; in tal caso non è necessaria la verificazione dell'originale.
- L'erede può usare la formula prevista dall'art.214 c.p.c. (es. "di non conoscere") per disconoscere; tuttavia qualunque dichiarazione deve essere priva di equivoci: espressioni come "nutrire forti dubbi" o ipotesi alternative non valgono come disconoscimento rituale.
- Se il disconoscimento è viziato da equivoco/contraddizione, il giudice deve ritenere la copia riconosciuta e valutare la prova sul merito; la tardiva produzione degli originali in tal caso non obbliga alla verificazione.
- Il soggetto che pretende l'esistenza di un mutuo resta gravato dell'onere probatorio della dazione: anche quando i documenti risultino riconosciuti, il giudice deve valutare se gli elementi probatori siano sufficienti a provare il rapporto di mutuo.
- In sede di impugnazione la Corte di cassazione verifica sia la correttezza dell'applicazione delle norme processuali sul disconoscimento sia la sufficienza della motivazione della decisione; errori nel qualificare dichiarazioni equivoche come disconoscimenti rituali possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
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