Cassazione Civile, Sentenza n. 19891/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della "verifica pagamento bolletta TIA" del 28/02/2017 e dell'avviso di pagamento notificato il 12/02/2013. La società contestava l'applicazione della TIA per superfici in cui si producevano rifiuti speciali non assimilabili e sosteneva di aver dimostrato l'esistenza di imballaggi terziari avviati al recupero; deduceva che l'impugnazione delle fatture TIA è facoltativa e che la mancata impugnazione dell'avviso di pagamento del 2013 non poteva determinare la cristallizzazione della pretesa tributaria tale da rendere intempestivo il ricorso contro il sollecito del 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), ritenendo errato il principio applicato dalla CTR secondo cui la mancata impugnazione dell'avviso di pagamento aveva cristallizzato la pretesa tributaria. La Corte ha affermato che le fatture o avvisi TIA, pur essendo atti impositivi impugnabili, costituiscono atti 'atipici' la cui impugnazione è facoltativa e non obbligatoria: la mancata impugnazione non pregiudica la possibilità di contestare la pretesa in un successivo atto tipico previsto dall'art. 19 d.lgs. 546/1992. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma non esclude la facoltà di impugnare anche atti atipici che rendano nota una pretesa tributaria compiutamente motivata; l'impugnazione degli atti atipici (es. fatture/avvisi TIA) è una facoltà e la mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa.
art. 21 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 542
Citata nella censura iniziale; la Corte ha però fondato la decisione sui principi relativi all'art. 19 d.lgs. 546/92 e alla giurisprudenza consolidata, senza attribuire alla disposizione un ruolo decisivo diverso da quello invocato dalle parti.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
La norma tutela il contribuente in tema di motivazione e informazione degli atti tributari (indicazione dell'autorità che ha emanato l'atto e termini per impugnare). Nel caso il giudice di legittimità ha assorbito la censura relativa al difetto di motivazione/indicazione, dato che il primo motivo era risolutivo.
art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990, n. 141
Richiamata nella seconda censura relativa a presunte carenze formali dell'atto; la Corte non è entrata nel merito avendo ritenuto risolutivo il primo motivo.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
Principi costituzionali usati dalla Corte per giustificare un'interpretazione estensiva delle norme sulla impugnabilità, a tutela del diritto di difesa del contribuente (art.24), della capacità contributiva (art.53) e del buon andamento dell'amministrazione (art.97).
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 11481/2022, Cass. 16100/2011, Cass. 13458/2020 e altri precedenti citati)
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza che considera le fatture/avvisi TIA come atti di natura impositiva impugnabili anche se non espressamente elencati dall'art. 19; tali pronunce confermano che l'impugnazione di atti atipici è facoltativa e che la mancata impugnazione non impedisce di contestare la pretesa in un successivo atto tipico.
Massime di principio
- Le fatture, gli avvisi e i solleciti relativi alla TIA, pur non comparendo espressamente nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/92, possono essere impugnati come atti impositivi se contengono una pretesa tributaria chiaramente motivata.
- L'impugnazione di un atto atipico (es. avviso di pagamento/ fattura TIA) è una facoltà del contribuente, non un onere: la mancata impugnazione non determina automaticamente la cristallizzazione o la decadenza della pretesa tributaria.
- Se il contribuente non impugna l'atto atipico può comunque contestare la pretesa quando venga notificato un successivo atto tipico (es. avviso di accertamento o cartella esattoriale); l'impugnazione successiva può riguardare sia i vizi dell'atto ricevuto sia le ragioni di fondo della pretesa.
- È comunque consigliabile, per tutela processuale, valutare tempestivamente l'impugnazione degli avvisi/bollette TIA o, quantomeno, conservare e documentare le ragioni (es. prova di rifiuti speciali, prova di avvio al recupero) per poterle contestare efficacemente in caso di successivo atto formale.
- Le eventuali carenze formali dell'atto (mancata indicazione dell'autorità emittente, termini di impugnazione) possono dar luogo a censure di nullità o vizio di motivazione, ma, se sussiste una decisione favorevole su altra questione decisiva, tali censure possono rimanere assorbite; pertanto è utile formularle comunque nella difesa.
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