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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15883/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L’associazione professionale aveva impugnato varie cartelle di pagamento, deducendo che le notifiche erano invalide perché eseguite presso un indirizzo di sede non più attuale e, in alcuni casi, con modalità ritenute non conformi. In cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., sostenendo che, una volta risultata la sede originaria "sconosciuta/trasferita", la notifica non avrebbe potuto considerarsi regolare presso quel recapito e avrebbe dovuto essere eseguita, in via alternativa, direttamente alle persone fisiche rappresentanti dell’ente, presso residenza/domicilio fiscale, oppure secondo le forme degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973. Contestava inoltre il rilievo attribuito dalla CTR alla notifica di una successiva intimazione di pagamento in altro indirizzo, riferita comunque a una sola cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che, per le associazioni non riconosciute, la notificazione degli atti tributari segue il criterio del domicilio fiscale e che il contribuente ente collettivo ha l’onere di comunicare all’ufficio tributario le variazioni o modifiche dell’indirizzo rilevante ai fini notificatori. Poiché la CTR aveva accertato che le cartelle erano state notificate presso l’indirizzo del domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria all’epoca delle notifiche e che le variazioni non erano state comunicate, la notifica è stata ritenuta rituale; non era quindi necessario ricorrere alla notifica alternativa diretta ai legali rappresentanti prevista dall’art. 145 c.p.c. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Per le associazioni non riconosciute la notifica può essere eseguita nella sede dell’ente oppure, in alternativa, direttamente alla persona fisica che lo rappresenta, se nell’atto sono indicati qualità e dati anagrafici richiesti; la modalità alternativa non è necessaria quando la notifica presso il domicilio fiscale dell’ente è valida.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È la disposizione cardine per la notificazione degli atti tributari; la notifica va eseguita secondo il criterio del domicilio fiscale, con gli adattamenti previsti dalla norma, e le variazioni di indirizzo hanno efficacia solo nei termini e con le modalità di comunicazione stabilite.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale è individuato nel comune della sede legale; le variazioni del domicilio fiscale producono effetti dal sessantesimo giorno successivo al loro verificarsi.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come possibile forma sostitutiva di notificazione, ma ritenuto non necessario nella fattispecie, poiché la notifica presso il domicilio fiscale risultava valida.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel ricorso come base per la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’invalidità delle notifiche contestate.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel ricorso in relazione alla notifica nelle forme semplificate in caso di irreperibilità; la Corte ha però escluso che nella specie ciò imponesse la notifica ai rappresentanti dell’ente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalla parte ricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto, in dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Per le associazioni non riconosciute e gli altri enti privi di personalità giuridica, la notificazione degli atti tributari si fonda sul domicilio fiscale risultante agli atti dell’amministrazione; se l’ente non comunica le variazioni dell’indirizzo, l’ufficio può validamente notificare presso il domicilio fiscale per ultimo noto.
  • L’art. 145 c.p.c., nel testo applicabile, consente la notifica alternativa direttamente al rappresentante dell’ente, ma tale modalità non è obbligatoria se la notificazione presso la sede/domicilio fiscale dell’ente è stata correttamente eseguita.
  • Il contribuente ente collettivo ha uno specifico onere di comunicare all’ufficio tributario competente le variazioni o modifiche del proprio indirizzo rilevante ai fini notificatori; la mancata comunicazione preclude di contestare la regolarità della notifica eseguita sul recapito risultante dall’anagrafe tributaria.
  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile l’accertamento di fatto del giudice di merito secondo cui la notifica è stata eseguita presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e le variazioni non sono state comunicate all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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