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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34568/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per maggior IRPEF, addizionale regionale e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015, assumendo che le ritenute operate dal sostituto d’imposta fossero in realtà fittizie o comunque anomale, in quanto emerse nell’ambito di verifiche svolte sulla datrice di lavoro del contribuente. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi formali e contestando nel merito la ricostruzione dell’ufficio, sostenendo che le somme trattenute e versate dal sostituto costituivano regolare adempimento dell’obbligazione tributaria e che il rapporto di lavoro e i pagamenti erano reali. Dopo il rigetto dell’appello dell’Agenzia e l’accoglimento dell’appello incidentale del contribuente sulle spese, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. 600/1973, perché la sentenza d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su alcuni motivi di gravame relativi alla supposta fittizietà delle ritenute applicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato l’impugnazione. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una decisione implicita di rigetto delle doglianze dell’Agenzia, incompatibile con la tesi della fittizietà del rapporto e delle ritenute. La Corte ha valorizzato il giudicato formatosi sul rapporto di lavoro, la prova dei pagamenti tracciabili delle retribuzioni, la corrispondenza tra retribuzioni e mansioni svolte, e soprattutto la mancata prova, da parte dell’Agenzia, che eventuali condotte fraudolente di un gruppo di imprese fossero riferibili anche al rapporto oggetto di causa. Ha inoltre richiamato il principio per cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato anche sul titolo posto a fondamento del credito, e il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di ritenute d’acconto, il sostituito non risponde in solido se le ritenute sono state effettivamente operate, anche se il sostituto non ha poi versato le somme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sua violazione ritenendo che la sentenza d’appello contenesse un rigetto implicito delle censure dell’Agenzia.

  • artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. 600/1973

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle ritenute alla fonte e alla contestata fittizietà delle ritenute; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo decisiva la prova dell’effettività del rapporto di lavoro e delle ritenute operate.

  • art. 35 del d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel principio di diritto secondo cui la responsabilità solidale del sostituito per l’omesso versamento è esclusa quando le ritenute siano state effettivamente effettuate; la solidarietà è condizionata alla mancata effettuazione delle ritenute.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza affrontare espressamente ogni singolo motivo, contenga una statuizione incompatibile con la tesi difensiva non esaminata, così da implicarne il rigetto per necessaria conseguenza logico-giuridica.
  • In materia di ritenute alla fonte, il contribuente non può essere chiamato a rispondere in solido per il mancato versamento del sostituto se risulti che le ritenute siano state effettivamente operate; la responsabilità solidale presuppone la mancata effettuazione delle ritenute.
  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto si estende non solo al credito azionato, ma anche al titolo posto a fondamento del credito medesimo, con efficacia preclusiva nel successivo giudizio.
  • Quando l’amministrazione contesti la fittizietà di un rapporto di lavoro e delle ritenute ad esso connesse, grava su di essa l’onere di provare che le condotte fraudolente allegate abbiano effettivamente riguardato anche il rapporto specifico oggetto di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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