Cassazione Civile, Ordinanza n. 17884/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e di alcuni soci accomandatari su istanza dell’agente della riscossione. In sede di reclamo, la società fallita ha sostenuto di aver presentato domanda di definizione agevolata dei debiti fiscali e previdenziali ai sensi del d.l. 148/2017 e ha dedotto che tale domanda avrebbe inciso sulla legittimazione dell’ente riscossore a chiedere il fallimento o comunque sulla valutazione dello stato di insolvenza. La Corte d’appello ha ritenuto che spettasse alla reclamante provare l’esito della domanda di definizione agevolata e, non essendo stata fornita tale prova, ha escluso di poter valorizzare la questione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a loro carico un onere probatorio impossibile da assolvere; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda, poiché il reclamo investiva gli effetti della mera presentazione della domanda di definizione agevolata e non della successiva ammissione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che fosse pacifica la rituale e tempestiva presentazione della domanda di adesione e che ciò avrebbe dovuto escludere l’ammissibilità della declaratoria di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione e spetta al reclamante provare i presupposti dell’eccezione sollevata, quindi anche l’avvenuta ammissione alla definizione agevolata al momento della dichiarazione di fallimento. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la sola presentazione della domanda di definizione agevolata non incide sulla legittimazione dell’agente della riscossione a chiedere il fallimento né assume decisività autonoma nel procedimento prefallimentare. La Corte ha inoltre osservato che la normativa sulla definizione agevolata limita le preclusioni alle procedure esecutive individuali e non alla dichiarazione di insolvenza o al fallimento, con compatibilità tra procedura concorsuale e definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione incombe su chi la solleva; nel reclamo fallimentare il reclamante deve provare l’esistenza dei presupposti impeditivi o modificativi dedotti.
non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si limita a valutare la decisività della questione dedotta.
la doglianza è inammissibile quando la circostanza allegata non è decisiva ai fini della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
d.l. 148/2017, art. 1, comma 4, lett. a)
la presentazione della domanda di definizione agevolata non esclude di per sé la legittimazione a chiedere il fallimento; l’effetto rilevante sarebbe semmai l’ammissione e i suoi effetti sul credito.
d.l. 193/2016, art. 6, comma 5
le preclusioni derivanti dalla definizione agevolata riguardano nuove azioni esecutive e la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo individuali, non la procedura fallimentare.
d.l. 193/2016, art. 6, comma 13
il richiamo alle somme oggetto di procedura concorsuale e alle procedure di composizione negoziale della crisi mostra la compatibilità tra definizione agevolata e procedura concorsuale.
ai fini della legittimazione a richiedere il fallimento è sufficiente la qualità di creditore, anche se il credito non è ancora liquido, esigibile o scaduto.
richiamato in collegamento con la disciplina dei crediti prededucibili nelle procedure concorsuali.
richiamato in collegamento con la disciplina dei crediti prededucibili nelle procedure concorsuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione impugnata; i fatti sopravvenuti non possono fondare la revoca della declaratoria se non incidono retroattivamente sui presupposti originari.
- Chi deduce in giudizio un fatto impeditivo o estintivo della legittimazione del creditore istante o dei presupposti del fallimento deve provarne integralmente i presupposti, compreso l’esito della procedura amministrativa o agevolativa invocata.
- La mera presentazione di una domanda di definizione agevolata dei debiti non priva l’agente della riscossione della legittimazione a chiedere il fallimento del debitore, poiché le limitazioni previste dalla relativa normativa riguardano le azioni esecutive individuali e non la procedura concorsuale.
- Ai fini della legittimazione alla richiesta di fallimento è sufficiente la qualità di creditore; il credito può anche non essere ancora liquido, esigibile o scaduto.
- Nel procedimento prefallimentare la questione della definizione agevolata può incidere, al più, sulla valutazione dello stato di insolvenza, ma non comporta automaticamente l’improcedibilità o l’inammissibilità dell’istanza di fallimento.
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