Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18821/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un detenuto aveva promosso nel 2019 un reclamo dinanzi al magistrato di sorveglianza per ottenere la tutela di propri diritti durante la detenzione, in particolare del diritto alla salute. Il procedimento presupposto si era svolto con un’unica udienza nel marzo 2022 ed era terminato con ordinanza divenuta definitiva nell’aprile 2022. Nel novembre 2022 il detenuto aveva poi chiesto alla Corte d’appello un indennizzo ex l. n. 89/2001 per l’asserita irragionevole durata di quel procedimento. Il consigliere designato aveva accolto la domanda, trattando il procedimento di sorveglianza come equivalente a un giudizio di appello a un’unica fase e applicando il termine ragionevole biennale previsto per il secondo grado; aveva quindi liquidato un indennizzo di euro 600 per un ritardo di dieci mesi. Il Ministero aveva proposto opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, sostenendo che il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza dovesse invece essere considerato giudizio di primo grado, con termine ragionevole triennale. Accolto il quinto motivo dell’opposizione, la Corte d’appello aveva revocato l’indennizzo e rigettato la domanda. In cassazione il detenuto deduceva un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 68 e 69 ord. pen. e degli artt. 127, 666 commi 4, 5 e 9, e 678 c.p.p., lamentando l’erronea qualificazione del procedimento di sorveglianza come primo grado; secondo il ricorrente, trattandosi di rito camerale, esso sarebbe equiparabile a un giudizio di appello a fase unica e soggetto al termine biennale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate anche le eccezioni di inammissibilità del Ministero ex art. 366 c.p.c. e ha rigettato il ricorso nel merito, affermando che il procedimento ex art. 35-bis ord. pen. dinanzi al magistrato di sorveglianza va qualificato come giudizio di primo grado, mentre quello dinanzi al tribunale di sorveglianza è di secondo grado e impugnatorio; di conseguenza, per la durata ragionevole dell’indennizzo Pinto si applica il termine triennale previsto per il primo grado. Poiché la durata complessiva del procedimento presupposto era di due anni e dieci mesi, il termine ragionevole risultava rispettato e non spettava alcun indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’indennizzo ex l. n. 89/2001. Ha escluso l’inammissibilità del ricorso, ma ha ritenuto infondata la censura nel merito: il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen. davanti al magistrato di sorveglianza è un procedimento di primo grado, mentre il reclamo al tribunale di sorveglianza è il secondo grado, a carattere impugnatorio e devolutivo. Pertanto, ai fini della legge Pinto, si applica il termine ragionevole di tre anni per il primo grado; essendo il procedimento durato complessivamente due anni e dieci mesi, non vi è stata violazione del termine ragionevole e la domanda di equa riparazione è stata correttamente rigettata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. n. 89/2001

    La durata ragionevole va verificata in concreto; nel caso, non risultando superato il termine applicabile, non matura il diritto all’indennizzo.

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    Il termine di durata ragionevole dipende dal grado del procedimento; per il primo grado è triennale, per il secondo grado è biennale. Il procedimento di sorveglianza ex art. 35-bis è stato ricondotto al primo grado.

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    Costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione.

  • art. 35-bis l. n. 354/1975

    Delinea un procedimento giurisdizionale articolato su due gradi: decisione del magistrato di sorveglianza, reclamo al tribunale di sorveglianza e ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 35, l. n. 354/1975

    Il reclamo generico è distinto dal reclamo giurisdizionale e tutela un mero interesse alla corretta esecuzione della pena, non un diritto soggettivo leso.

  • art. 69, l. n. 354/1975

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sull’ordinamento penitenziario oggetto di censura interpretativa.

  • art. 68, l. n. 354/1975

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni dell’ordinamento penitenziario asseritamente violate.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale applicabile al procedimento camerale di sorveglianza.

  • art. 666 c.p.p.

    Il procedimento giurisdizionale di sorveglianza è disciplinato secondo il modello camerale di esecuzione/sorveglianza previsto da tale norma.

  • art. 678 c.p.p.

    Concorre alla disciplina procedurale del reclamo giurisdizionale in materia di sorveglianza.

  • art. 366 c.p.c.

    Le eccezioni del Ministero fondate sulla carenza di esposizione sommaria dei fatti e sulla mancata localizzazione degli atti sono state respinte perché il ricorso risultava sufficientemente intelligibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro storico-interpretativo come fondamento della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nel quadro storico-interpretativo come fondamento dell’effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel quadro storico-interpretativo quale base del primato della persona umana e dei diritti inviolabili.

Massime di principio

  • Ai fini della legge Pinto, la qualificazione del procedimento presupposto dipende dalla sua struttura processuale effettiva e dal sistema delle impugnazioni previsto dall’ordinamento, non dal solo fatto che il giudice competente sia monocratico o che il rito sia camerale.
  • Quando un procedimento prevede una decisione iniziale seguita da reclamo a un organo collegiale con natura impugnatoria e devolutiva, il primo segmento va qualificato come giudizio di primo grado e il secondo come giudizio di secondo grado.
  • Il termine ragionevole ex art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 va individuato in base al grado del giudizio presupposto: triennale per il primo grado, biennale per l’appello o per il secondo grado.
  • Nel procedimento di sorveglianza ex art. 35-bis ord. pen. il reclamo giurisdizionale richiede un accertamento pieno del pregiudizio, il contraddittorio con l’amministrazione e può implicare poteri istruttori officiosi; tali caratteristiche lo differenziano dal reclamo generico privo di natura giurisdizionale.
  • Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione fondate su difetti formali degli artt. 366, nn. 3 e 6, c.p.c. vanno respinte quando dal ricorso emergano con sufficiente chiarezza i fatti essenziali e la vicenda processuale sia semplice e facilmente ricostruibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.