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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18813/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite trae origine da una donazione del 1966 con cui un immobile, destinato ad essere usato come orfanotrofio femminile, fu attribuito all'ente assistenziale comunale con clausola che imponeva la destinazione perpetua dell'edificio ad orfanotrofio e l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli eredi del donante hanno agito per ottenere la risoluzione del contratto, sostenendo che la clausola fosse una condizione risolutiva e che la cessazione dell'attività di orfanotrofio e la riconversione dell'immobile a pronto soccorso avessero fatto venir meno il vincolo, con conseguente restituzione del bene e risarcimento dei danni; in subordine, hanno sostenuto che, anche qualificando la clausola come modus, il rimedio risolutorio dovesse comunque operare per impossibilità sopravvenuta imputabile al Comune e per la natura determinante della finalità assistenziale. La Corte d'appello aveva invece qualificato la clausola come modus, escluso un inadempimento imputabile all'ente locale, ritenuto estinte le obbligazioni modali per impossibilità sopravvenuta non imputabile, anche per effetto della soppressione degli enti assistenziali, e respinto pure la domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti dieci motivi: violazione dei criteri ermeneutici nella qualificazione della clausola come modus anziché condizione; vizi motivazionali e processuali per asserita incoerenza tra qualificazione della clausola e cause di estinzione; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'avvio di una procedura ablatoria; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea esclusione dell'imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta e della responsabilità del Comune; censura della motivazione per relationem sul rigetto del risarcimento; violazione della disciplina sulla successione del Comune nei rapporti dell'ente assistenziale soppresso e sul giudicato interno; infine, omessa pronuncia sulla dedotta nullità della donazione per asserita violazione dell'art. 1379 c.c. e sulla richiesta di retrocessione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della clausola come modus, osservando che la previsione non subordinava l'efficacia della donazione a un evento futuro e incerto, ma imponeva al donatario specifiche prestazioni di fare e di mantenere l'immobile, compatibili con la figura del modus. Ha inoltre escluso che l'avvio di una procedura espropriativa non conclusa potesse dimostrare il verificarsi di una condizione risolutiva o incidere sulla qualificazione della clausola. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha ritenuto che le obbligazioni modali si fossero comunque estinte per impossibilità sopravvenuta non imputabile, dapprima per ragioni organizzativo-economiche e poi per factum principis legato alla soppressione degli enti assistenziali; ha anche osservato che il Comune aveva destinato l'immobile a un fine sociale di pari valore, il pronto soccorso, senza un inadempimento imputabile. I motivi sulla pretesa violazione del giudicato interno e sulla nullità della donazione sono stati respinti o dichiarati inammissibili per difetto di interesse, anche perché la dedotta nullità ex art. 1379 c.c. era rimasta un mero obiter dictum della sentenza di primo grado e non era stata ritualmente devoluta con l'appello. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 793 c.c.

    La clausola della donazione è stata ricondotta al modus, cioè a un peso imposto al donatario, e non a una condizione risolutiva.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha valorizzato l'autonomia negoziale solo nei limiti della corretta qualificazione della clausola.

  • art. 1353 c.c.

    La Corte ha escluso che la clausola avesse la struttura di un evento futuro e incerto tipico della condizione.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione deve privilegiare la comune intenzione delle parti e il testo complessivo della clausola, non la sola terminologia usata.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta nel suo complesso, considerando insieme destinazione dell'immobile e obblighi di manutenzione.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nei motivi tra i criteri ermeneutici invocati.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nei motivi tra i criteri ermeneutici invocati.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non ha ritenuto configurabile una risoluzione automatica.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso omessa pronuncia, rilevando che le questioni erano state decise o comunque non devolute in modo utile.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la decisione intellegibile.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha verificato i limiti del devolutum, escludendo che fossero stati superati o violati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ricordato i limiti del sindacato sul vizio motivazionale dopo la riforma del 2012.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'udienza.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere l'inadempimento imputabile, ma escluso in concreto.

  • art. 1222 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza accoglimento delle censure.

  • art. 1256 c.c.

    La Corte ha ritenuto le obbligazioni modali estinte per impossibilità sopravvenuta non imputabile.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di obbligazioni e loro fonte.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di correttezza nell'adempimento.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di diligenza nell'adempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la domanda risolutoria è stata respinta.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi sul preteso giudicato interno, non ritenuto preclusivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza modificare l'esito della prova sul punto.

  • art. 4 della L.R. Campania n. 14 del 15.3.1984

    Considerata dalla Corte come disciplina che ha soppresso gli enti assistenziali regionali e consentito il diverso impiego sociale dei beni trasferiti ai comuni.

  • art. 1379 c.c.

    Richiamato per la prospettata nullità della donazione per vincolo perpetuo; la Corte ha escluso che tale nullità fosse stata validamente devoluta e ha considerato il richiamo di primo grado un obiter dictum.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nella donazione con onere, la qualificazione della clausola come modus o come condizione dipende dalla comune intenzione delle parti e dalla struttura concreta della previsione: se il donatario assume prestazioni determinate di dare o fare, la clausola va normalmente ricondotta al modus; la condizione richiede invece un evento futuro e incerto che incida automaticamente sull'efficacia del negozio.
  • L'interpretazione del contratto deve essere complessiva: non è consentito isolare singole parole o singoli segmenti della clausola quando il senso dell'assetto negoziale emerge dalla lettura coordinata dell'intero testo e del contesto negoziale.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura possibile della clausola a quella accolta dal giudice di merito: se l'interpretazione adottata è plausibile e coerente con i canoni ermeneutici, essa non è sindacabile solo perché non è l'unica o la migliore in astratto.
  • L'impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni modali può estinguere l'onere anche quando la destinazione impressa al bene venga meno per cause non imputabili al debitore o per interventi normativi o amministrativi esterni; resta decisivo il nesso tra la causa sopravvenuta e la non imputabilità dell'evento.
  • La destinazione del bene a una finalità sociale diversa, ma sostanzialmente omogenea e di pari valore rispetto a quella originaria, può essere valorizzata ai fini dell'esclusione dell'inadempimento, se la clausola non impone una fungibilità assoluta della destinazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di appello abbia comunque esaminato la questione sostanziale devoluta, anche per relationem, o quando la censura investa una ratio decidendi autonoma non specificamente attaccata dal ricorso.
  • La dedotta nullità del contratto va ritualmente devoluta con i mezzi di impugnazione e non può essere introdotta per la prima volta in modo sostanziale in sede di legittimità; inoltre, un'affermazione meramente ipotetica contenuta nella motivazione di primo grado e priva di statuizione dispositiva non produce giudicato impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieDonazioneInadempimentoImpossibilità sopravvenutaImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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