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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18652/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionari)

La controversia

La controversia riguarda una divisione giudiziale di beni immobili appartenuti a un defunto e in comunione tra più soggetti. In primo grado il tribunale aveva disposto la divisione in due porzioni; in appello una parte aveva contestato, tra l'altro, la regolarità dell'atto di integrazione del contraddittorio verso un creditore, la specificità dell'appello, la disciplina dell'attribuzione delle porzioni e la conformità catastale/urbanistica dei beni. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione, disponendo l'assegnazione delle porzioni mediante sorteggio. In cassazione il ricorso principale censura principalmente: la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la violazione delle regole processuali sulla scansione delle questioni; soprattutto l'illegittimità del ricorso al sorteggio in appello, ritenendo che il giudice di secondo grado non potesse introdurre quel criterio se la censura devoluta riguardava un diverso profilo; inoltre viene dedotta la violazione dell'art. 729 c.c. per avere la Corte d'appello applicato il sorteggio come criterio assoluto. Il ricorso incidentale sostiene, da un lato, l'estinzione del processo per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio verso il Banco di Sicilia; dall'altro, l'erroneità della decisione che aveva ritenuto superabile il difetto di conformità catastale mediante successiva regolarizzazione; infine contesta la ricostruzione della compagine dei condividenti, sostenendo che i figli del donante non potessero essere considerati condividenti per effetto della donazione del padre. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo incidentale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ha accolto nei limiti indicati il secondo motivo del ricorso incidentale e ha rigettato gli altri motivi.

La decisione

La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Ha escluso l'inammissibilità globale dell'appello per difetto di specificità, ha chiarito che il sorteggio in divisione non può essere disposto in appello se non vi è una specifica censura sul criterio adottato dal primo giudice, e ha ritenuto fondato il rilievo sul difetto di conformità catastale, che deve essere nuovamente esaminato. Ha inoltre rigettato la doglianza di estinzione per asserita mancata integrazione del contraddittorio e ha affermato, in tema successorio, che la revoca della rinuncia all'eredità coincide con una successiva accettazione, anche tacita, purché il diritto non sia prescritto; nel caso concreto, però, l'eccezione di prescrizione era sollevata da terzi privi di un interesse giuridicamente tutelato, sicché non poteva essere accolta.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello va apprezzata motivo per motivo; la sanzione di inammissibilità non colpisce necessariamente l'intero appello se almeno alcuni motivi sono sufficientemente individuati.

  • art. 276 c.p.c.

    La censura non era idonea a fondare l'obbligo di arrestarsi alla sola questione preliminare, poiché la corte d'appello poteva esaminare i singoli motivi distinguendo quelli specifici da quelli non specifici.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda e delle censure devolute; tuttavia il sorteggio nel giudizio divisorio non integra una domanda autonoma ma un criterio legale di attribuzione.

  • art. 345 c.p.c.

    Non si può fondare la decisione su una domanda o censura non ritualmente devoluta, ma la disciplina del sorteggio nella divisione opera come criterio legale applicabile dal giudice nei presupposti di legge.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande o eccezioni non riproposte restano precluse, ma ciò non impedisce al giudice di applicare il criterio legale di attribuzione se il progetto divisorio resta intatto sul punto.

  • art. 729 c.c.

    Il sorteggio è il criterio legale di attribuzione delle porzioni uguali nella divisione; la sua adozione in appello richiede una specifica censura del criterio seguito in primo grado se il primo giudice vi abbia derogato.

  • art. 726 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di divisione e di ostacoli alla divisibilità; la Corte distingue però tra profili in rito e profili di merito.

  • art. 727 c.c.

    Le porzioni dei beni comuni devono essere formate tenendo conto dell'unitaria divisione del compendio, salvo i limiti derivanti dalla disciplina successoria e dai titoli di provenienza.

  • art. 789 c.p.c.

    Nel giudizio divisorio il progetto e la relativa attuazione devono rispettare la struttura processuale della divisione e le contestazioni ritualmente formulate.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per contestare la validità dell'atto introduttivo, senza che la censura sia stata accolta sul punto.

  • art. 480 c.c.

    Il diritto di accettare l'eredità si prescrive nel termine decennale; la prescrizione può essere rilevata solo da chi vi abbia interesse giuridicamente tutelato e, nel caso concreto, non da terzi comproprietari privi di un interesse qualificato.

  • art. 519 c.c.

    La rinuncia all'eredità richiede forma solenne a pena di nullità.

  • art. 525 c.c.

    La revoca della rinuncia non è un atto autonomo, ma l'effetto di una successiva accettazione espressa o tacita dell'eredità; la rinuncia resta inefficace finché il diritto di accettare non sia prescritto o l'eredità non sia già stata acquistata da altro chiamato.

  • art. 460 c.c.

    Il rinunziante perde i poteri di gestione conservativa e il possesso dei beni ereditari non basta di per sé a farlo considerare erede, salvo che il comportamento integri accettazione tacita.

  • art. 475 c.c.

    L'accettazione espressa dell'eredità deve risultare da atto scritto, senza necessità di atto pubblico.

  • art. 528 c.c.

    La giacenza ereditaria può ricorrere anche quando il chiamato sia ignoto; è richiamata nel ragionamento sulla successione e sul rapporto con l'acquisto dello Stato.

  • art. 586 c.c.

    Lo Stato acquista l'eredità di diritto, senza accettazione e senza rinunzia, solo dopo la maturazione della prescrizione del diritto di accettare.

  • art. 2939 c.c.

    L'eccezione di prescrizione può essere proposta dal terzo solo se portatore di un interesse giuridico meritevole di tutela, non di un mero vantaggio di fatto.

  • art. 1111 c.c.

    L'acquirente della quota astratta del partecipante alla comunione può domandare lo scioglimento della comunione nella qualità di partecipante.

  • art. 1113 c.c.

    L'avente causa da un comproprietario che disponga di un singolo bene o di una frazione di esso può avvalersi dei diritti riconosciutigli da questa norma, senza subentrare automaticamente nella comunione.

  • art. 757 c.c.

    L'efficacia del trasferimento compiuto dal condividente su singoli beni della comunione resta sospesa e si definisce in relazione all'esito della divisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi non investe necessariamente l'intero gravame: se alcuni motivi sono identificabili nei loro elementi essenziali, l'inammissibilità colpisce solo quelli formulati in modo generico o incompleto.
  • Nel giudizio di divisione, il sorteggio è il criterio legale di attribuzione delle porzioni uguali e può essere introdotto in appello solo se la devoluzione investe specificamente il criterio seguito dal primo giudice; una censura diversa, come la contestazione della divisibilità in natura, non basta a giustificare il mutamento del criterio di attribuzione.
  • La conformità catastale dei beni da dividere assume rilievo come condizione necessaria per la divisione e, se viene meno il presupposto considerato dalla sentenza, il tema deve essere riesaminato senza fare affidamento su soluzioni meramente correttive che presuppongano una base fattuale/processuale ormai superata.
  • La rinuncia all'eredità non è irretrattabile in senso assoluto: la sua revoca coincide con una successiva accettazione dell'eredità, espressa o tacita, purché il diritto di accettare non sia prescritto e l'eredità non sia già stata acquistata da altro chiamato.
  • L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità non può essere utilmente sollevata da terzi che non siano titolari di un interesse giuridico concreto e qualificato, non essendo sufficiente un mero vantaggio di fatto derivante dall'esito della successione.
  • Quando uno dei partecipi dispone non della quota astratta dell'intera comunione, ma dei diritti riferiti a singoli beni comuni, l'atto non comporta immediato mutamento della compagine dei condividenti e la sorte del trasferimento resta collegata all'esito della divisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditariaPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizione

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