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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31662/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti di una società poi incorporata nella resistente. L’Ufficio contestava, ai fini delle imposte dirette, la deduzione di costi ritenuti indebiti perché relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché la detrazione dell’IVA esposta in tali fatture, con irrogazione delle sanzioni. Secondo l’Amministrazione, le indagini avevano rivelato una frode carosello attuata tramite società di comodo nel commercio all’ingrosso di materiali edili; la resistente, invece, aveva ottenuto in sede di rinvio l’annullamento degli atti per difetto di prova della conoscenza o conoscibilità della frode. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunciava violazione delle norme sulle presunzioni e sull’accertamento IVA e imposte dirette, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la prova presuntiva dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte della società contribuente. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio non si fosse pronunciato sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. Con il terzo motivo, in via subordinata, denunciava violazione dell’art. 109 TUIR, insistendo sul difetto di prova dell’inerenza e della riferibilità dei costi alle singole società del gruppo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la sentenza di rinvio nella parte in cui aveva escluso sia la consapevolezza/conoscibilità della frode sia, prima ancora, la stessa natura fittizia del fornitore. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del cedente/prestatore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione. La CTR, però, aveva valutato in modo atomistico gli indizi e aveva attribuito rilievo improprio all’assoluzione penale resa in giudizio abbreviato, senza considerarla solo come elemento di prova e senza confrontarla con gli altri dati istruttori. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame anche della questione dei costi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del cessionario, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici e valutati complessivamente, non in modo atomistico o frammentario.
  • Se l’Ufficio assolve al proprio onere probatorio iniziale, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento nella frode.
  • La regolarità formale della contabilità o dei pagamenti e la mancanza di un beneficio economico diretto non sono, da sole, elementi decisivi per escludere la consapevolezza della frode.
  • Nel processo tributario, una sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia vincolante; può essere valutata come elemento di prova, ma deve essere esaminata nel contesto degli altri elementi acquisiti e in relazione al diverso standard probatorio del giudizio tributario.
  • Le sentenze penali di assoluzione rese all’esito di giudizio abbreviato non rientrano, secondo la disciplina richiamata, nell’ambito applicativo dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, che è di stretta interpretazione e presuppone un’assoluzione dibattimentale irrevocabile sui medesimi fatti materiali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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