Cassazione Civile, Ordinanza n. 27007/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una struttura sanitaria privata accreditata di ottenere la restituzione delle somme trattenute dall'ASL a titolo di "sconto tariffario" sulle prestazioni di analisi cliniche e radioimmunologia erogate in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale negli anni 2010-2013. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ASL alla restituzione. In Cassazione l'ASL ha dedotto, con un unico motivo articolato in più profili, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che lo sconto tariffario non fosse cessato nel 2009 ma dovesse considerarsi prorogato sino all'adozione del d.m. 18 ottobre 2012, in base al richiamo all'art. 1, comma 170, L. 311/2004, al carattere non esclusivo del limite temporale contenuto nell'incipit della norma, alla supposta impossibilità di novellare una legge tramite norma transitoria, alla lettura della sentenza Corte cost. 94/2009 e alla pretesa efficacia conservativa del d.m. 18 ottobre 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi della proroga dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009. Ha valorizzato l'orientamento già consolidato della propria giurisprudenza e del giudice amministrativo, nonché i precedenti della Corte costituzionale, affermando che il carattere transitorio della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 va riferito al dato letterale della norma e non si estende sine die. Ha inoltre osservato che la normativa sopravvenuta non conteneva una proroga dello sconto forfettario e che il d.m. 18 ottobre 2012 non poteva derogare a una fonte legislativa, ma si inseriva nella rimodulazione del sistema tariffario secondo criteri di efficienza ed economicità. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell'ASL e ha posto le spese a suo carico nei confronti della struttura sanitaria, compensandole invece nei rapporti con la Regione Lazio, considerata parte sostanzialmente neutrale.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione introduce uno sconto tariffario di natura transitoria sulle prestazioni sanitarie accreditate; il limite temporale espresso nell'incipit va inteso come riferito alla durata della disciplina e non può essere superato in via interpretativa fino al 2012 o oltre.
La ricorrente invoca i criteri di interpretazione letterale e sistematica, ma la Corte ritiene che, applicandoli correttamente, il dato letterale e il contesto normativo confermino la transitorietà della disciplina nel triennio indicato.
art. 1, comma 170, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Il richiamo a questa disposizione, che prevede l'aggiornamento triennale delle tariffe, non comporta la proroga automatica dello sconto tariffario oltre il periodo espressamente previsto dalla legge del 2006.
art. 8, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
aggiornamento delle tariffe entro il termine del 31 dicembre 2008
La normativa successiva non proroga lo sconto tariffario, ma mostra piuttosto la volontà del legislatore di procedere all'aggiornamento delle tariffe entro un termine definito.
art. 79, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133
nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse
La disposizione conferma il superamento della disciplina transitoria e forfetaria della tariffazione, imponendo l'adeguamento delle tariffe secondo costi standard e criteri di efficienza, economicità e appropriatezza.
art. 97 Cost.
La Corte collega la revisione del sistema tariffario ai principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
art. 32 Cost.
L'adeguamento del sistema tariffario viene letto anche in funzione di tutela del diritto alla salute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando una norma introduce uno sconto o una disciplina tariffaria con espressa limitazione temporale, tale limite va rispettato secondo il dato letterale e non può essere esteso per via interpretativa in assenza di una proroga espressa.
- Il richiamo, in una disposizione, a meccanismi generali di aggiornamento delle tariffe non equivale di per sé a prorogare misure transitorie di riduzione tariffaria già scadute.
- Le fonti sopravvenute devono essere lette in modo sistematico: se il legislatore successivo disciplina l'aggiornamento tariffario secondo criteri di efficienza, economicità e costi standard, ciò depone per il superamento di regimi forfetari transitori non più attuali.
- Un atto amministrativo secondario non può mantenere in vita o prorogare una disciplina legislativa di rango superiore, soprattutto quando la sua funzione è meramente attuativa o di rimodulazione del sistema tariffario.
- Il giudice di legittimità può rigettare il ricorso anche valorizzando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, quando le censure non offrano argomenti idonei a giustificare un revirement.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26879/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26880/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26881/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26882/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26884/2021 del 05/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →