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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21926/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a una società in relazione a un credito tributario risultante da dieci cartelle di pagamento. La contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto eseguita via PEC, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese. La CTR aveva rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse esaminato le specifiche censure sulla mancata prova della regolare notifica delle cartelle, sia cartacea sia via PEC; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto valide cinque notifiche di cartelle eseguite presso la sede legale della società; con il terzo ha dedotto ulteriore violazione di legge e vizio motivazionale per avere la CTR reputato valide due notifiche di cartelle nonostante, a dire della ricorrente, l'agente della riscossione avesse prodotto solo le ricevute di consegna e non le copie integrali delle cartelle. Parallelamente, la società ha anche chiesto la sospensione del giudizio di cassazione per la pendenza di un ricorso per revocazione proposto contro la sentenza d'appello, chiedendo la sospensione alla Corte anziché al giudice della revocazione.

La decisione

La Corte ha escluso la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione per la mera pendenza della revocazione, osservando che la relativa istanza andava rivolta al giudice della revocazione e non alla Cassazione, e che in ogni caso non risultavano i presupposti per la sospensione. Nel merito ha dichiarato inammissibili e infondati i motivi: il primo perché formulato in modo promiscuo, cumulando censure incompatibili tra loro, e perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, basata su due rationes decidendi, ossia la regolarità della notifica diretta postale delle cartelle ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e il raggiungimento dello scopo della notificazione; il secondo e il terzo perché anch'essi formulati in modo onnicomprensivo, logicamente contraddittorio e privo di specificità, senza confrontarsi davvero con entrambe le rationes decidendi della CTR e senza riprodurre o allegare le relazioni di notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La revocazione nel processo tributario è disciplinata da questa norma, che rinvia all'art. 395 c.p.c.; per le sentenze passate in giudicato sono proponibili i motivi straordinari previsti dalla norma codicistica, con le condizioni temporali indicate dal comma 2.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    Il giudizio di revocazione e il giudizio di cassazione tendono a non interferire tra loro; la sospensione può essere disposta solo dal giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte, entro i limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario si applicano, per quanto non disposto dal decreto e in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

  • art. 395 c.p.c.

    La Corte richiama i casi di revocazione previsti dal codice di rito e la simmetria con l'art. 64 del processo tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere specifici e ricondotti a una delle tassative ipotesi di censura; non è ammessa una critica generica e promiscuamente cumulativa.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte osserva che la censura è formulata in modo incompatibile con altre doglianze e comunque infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e notifica delle cartelle, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della regolare notifica; la Corte non accoglie la censura perché non specificamente correlata alle rationes della sentenza impugnata.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma sulle notificazioni, ma la censura è inammissibile perché non colpisce in modo puntuale la motivazione della CTR.

  • art. 143 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni, senza che la Corte ravvisi una critica specifica e pertinente.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alle modalità di notifica alle persone giuridiche, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato per lamentare il difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene che la motivazione della CTR fosse sufficientemente espressa.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In tema di riscossione delle imposte, è valida la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione di una raccomandata con avviso di ricevimento, regolata dalle norme sul servizio postale ordinario e non dalla legge n. 890/1982.

  • art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica via PEC, ma la censura è assorbita nella declaratoria di inammissibilità dei motivi.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; il principio vale anche per le notificazioni, se l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la revocazione straordinaria delle sentenze d'appello è soggetta alla disciplina dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992, coordinata con gli artt. 395 e 398 c.p.c.; la sospensione del giudizio di cassazione, in presenza di revocazione, non può essere richiesta alla Corte di cassazione ma al giudice della revocazione, che valuta anche la non manifesta infondatezza dell'impugnazione.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, coerenti e riconducibili a una sola o a poche precise ipotesi di vizio; è inammissibile un motivo promiscuo che cumuli, in modo confuso e logicamente incompatibile, violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non basta il mero dissenso della parte sulla valutazione del merito o sulla completezza della motivazione.
  • In materia di riscossione, la notifica diretta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e non soggiace alla disciplina della L. n. 890/1982.
  • Il vizio di notificazione non comporta automaticamente nullità rilevante se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne ha avuto conoscenza; per far valere la nullità occorre dedurre un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel ricorso per cassazione che contesti la regolarità della notifica di atti tributari è necessario confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e allegare gli atti o le relazioni di notifica rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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