Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a una lavoratrice da una società del settore aeronautico. Il Tribunale, poi la Corte d'appello, avevano ritenuto illegittimo il recesso perché, accertata l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo, la scelta dei lavoratori da licenziare avrebbe dovuto essere effettuata considerando l'intero perimetro aziendale e quindi anche personale formalmente dipendente dell'altra società del gruppo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina speciale invocata dalla Corte territoriale, sostenendo che i dipendenti dell'altra società erano estranei alla crisi aziendale che aveva originato la procedura; con il secondo ha censurato l'affermazione di contitolarità/struttura unitaria del rapporto di lavoro, deducendo che non bastava l'integrazione delle attività tra controllante e controllata e che occorreva comunque l'esame della posizione individuale del singolo lavoratore e del concreto uso promiscuo della prestazione; ha inoltre sostenuto che, anche volendo considerare unitariamente le due società, la selezione degli esuberi andava compiuta in relazione alle esigenze tecnico-organizzative della sola società in crisi; con il terzo ha invocato norme del codice della navigazione e regolamenti europei di settore, assumendo che nel trasporto aereo non fosse possibile un'unitaria struttura aziendale con uso promiscuo dei naviganti e che l'utilizzo degli aeromobili tramite wet lease non comportasse confusione tra le organizzazioni delle società. Nel corso del giudizio di cassazione, però, la ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso, che la controricorrente ha semplicemente dichiarato di avere ricevuto, insistendo però per le spese e per la decisione sull'eventuale ricorso incidentale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia notificata dalla parte ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione. Ha inoltre posto le spese del giudizio a carico della ricorrente, rilevando che la controricorrente non aveva accettato la rinuncia ma si era limitata a prenderne atto e a chiedere la liquidazione delle spese. La Corte ha anche precisato che, per effetto della declaratoria di estinzione, non opera l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetti processuali, deve essere portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione della parte controinteressata.

  • art. 391 c.p.c.

    La regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del Collegio, che può condannare la parte che ha dato causa all'estinzione al pagamento delle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti conformi e le relative motivazioni, senza riprodurle integralmente.

  • L. n. 223 del 1991, art. 5

    È richiamata dalla ricorrente nella censura sulla selezione dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva.

  • art. 1 bis L. 3 dicembre 2004, n. 291

    È invocato dalla ricorrente quale parametro della disciplina speciale applicabile alla selezione dei licenziandi nel settore considerato.

  • art. 2 d.l. n. 134 del 2008, conv. in L. n. 166 del 2008

    È richiamato come norma modificativa della disciplina speciale invocata nel primo motivo.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della contitolarità del rapporto di lavoro e dell'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare l'apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2359 c.c.

    È richiamato insieme alle altre norme societarie per contestare il rilievo dato al rapporto tra controllante e controllata.

  • art. 2497 c.c.

    È richiamato insieme alle altre norme societarie per contestare il rilievo dato al rapporto tra società del gruppo.

  • artt. 776 e 779 cod. nav.

    Sono invocati per sostenere che la disciplina aeronautica impedirebbe di configurare una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti.

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    È richiamato come normativa tecnica di settore a sostegno dell'impossibilità di una organizzazione unitaria nel trasporto aereo.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    È richiamato come fonte di disciplina del settore aeronautico e delle licenze/esercizio del servizio aereo.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125

    È richiamato come normativa tecnica di settore a sostegno della tesi difensiva sulla non confondibilità delle strutture operative.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte controinteressata nelle forme previste.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese resta affidata alla discrezionalità della Corte, che può porle a carico della parte rinunciante.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.