Cassazione Civile, Ordinanza n. 05884/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e riscossione relativo alla TARI per le annualità 2018-2021, emesso per conto di un comune nei confronti di un consorzio. Il consorzio ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che il servizio comunale di raccolta dei rifiuti non fosse stato svolto in concreto e che ciò dovesse comportare non solo la riduzione dell’80% della tassa già riconosciuta dai giudici di merito, ma l’azzeramento del tributo. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente della sentenza d’appello per avere liquidato in modo apodittico i primi motivi di gravame. Con il terzo motivo ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e all’asserita carenza di motivazione dell’avviso. La società concessionaria ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del primo motivo per genericità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, ma ha reputato infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha affermato che il mancato svolgimento del servizio di raccolta, quando il tributo è comunque dovuto per l’occupazione o detenzione di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti, non determina l’azzeramento della TARI, ma soltanto la riduzione prevista dall’art. 1, comma 656, l. n. 147/2013, nella misura massima del 20% del tributo. Ha inoltre chiarito che le riduzioni per mancata raccolta operano ope legis e non sono condizionate da domande specifiche del contribuente, restando però escluso che possano trasformarsi in esenzione. I secondi due motivi sono stati respinti perché, per i tributi locali non armonizzati, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, e la motivazione dell’atto impositivo è stata ritenuta adeguata al minimo costituzionale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, avendo deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., lo ha altresì condannato al pagamento della somma prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Norme richiamate
art. 1, commi 639, 641, 649, 656 e 657, L. n. 147/2013
La TARI è un tributo dovuto per il solo possesso o detenzione di locali e aree idonei a produrre rifiuti; il mancato svolgimento del servizio non comporta esenzione, ma al più la riduzione tecnica prevista dalla legge nei limiti massimi fissati, operante ope legis quando ne ricorrano i presupposti.
Richiamato quale parametro per la determinazione della tariffa TARI.
Richiamato per il precedente regime TARSU, cui la giurisprudenza continua ad applicare principi estensibili alla TARI.
d.lgs. n. 22/1997, art. 49
Richiamato come disciplina della TIA 1 nel percorso evolutivo dei prelievi sui rifiuti.
Richiamato come disciplina della TIA 2 nel sistema previgente.
D.L. n. 201/2011, art. 14, conv. in L. n. 214/2011
Richiamato come disciplina del TARES, tributo poi sostituito dalla TARI.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma invocata dal ricorrente per dedurre motivazione apparente della sentenza tributaria d’appello.
Invocato per censurare la motivazione della decisione come apparente.
Invocato per dedurre omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al contraddittorio e alla motivazione dell’atto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione proposti.
art. 111 Cost.
Richiamato per giustificare, in chiave di economia processuale, il rigetto della doglianza anche nel merito ove la decisione esplicita mancasse.
La Corte ha deciso conformemente alla proposta di manifesta infondatezza formulata ai sensi di questa norma.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende, in presenza di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici della definizione del giudizio.
Massime di principio
- In materia di TARI, il tributo è dovuto in ragione della mera occupazione o detenzione di locali e aree idonei a produrre rifiuti, senza che rilevi, come regola generale, il concreto utilizzo del servizio da parte del singolo contribuente.
- La mancata o incompleta effettuazione del servizio di raccolta non comporta l’esenzione dal tributo, ma soltanto l’applicazione della riduzione legale prevista nei limiti massimi fissati dalla disciplina speciale, quando ne ricorrano i presupposti oggettivi.
- Le riduzioni TARI per mancato svolgimento del servizio o per zone non servite hanno natura tecnica e operano ope legis: il contribuente deve provare i relativi presupposti, ma non è necessaria una domanda costitutiva se la situazione di fatto rientra nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- Per i tributi locali non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; pertanto, la sua omissione non determina di per sé invalidità dell’atto impositivo.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente di comprendere la pretesa fiscale e supera il minimo costituzionale, senza necessità di una motivazione particolarmente analitica se la questione è chiara dal contesto dell’atto.
- Quando la Corte decide il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sulle conseguenze economiche aggravate per la parte soccombente prevista dall’art. 96 c.p.c.
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