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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05835/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’ente impositore e confermato avvisi di accertamento ICI per l’anno 2011 relativi a aree edificabili. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto riconoscere l’efficacia di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza riguardante l’annualità 2009, che aveva ritenuto illegittimo il c.d. metodo della trasformazione utilizzato dall’ente per la stima dell’immobile. Con i motivi dal secondo al quarto ha denunciato violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992 e del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il metodo della trasformazione non fosse previsto dalla normativa tributaria, che determinasse una base imponibile diversa da quella legale e che mancasse adeguata motivazione sulla scelta di tale criterio di stima. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 per omessa allegazione, o riproduzione nel contenuto essenziale, degli atti richiamati nell’accertamento, quali regolamenti e stime OMI. Con il sesto motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe considerato gli elementi necessari per determinare il valore di mercato dell’area e si sarebbe limitato a recepire le stime comunali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’efficacia preclusiva del giudicato esterno invocato dalla società, ritenendo che la precedente decisione riguardasse l’interpretazione della norma e non un capo decisorio idoneo a vincolare il nuovo giudizio. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla stima delle aree edificabili, affermando che il d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5, individua parametri tassativi per il valore venale in comune commercio, ma che il criterio analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione può essere ricondotto a tali parametri se correttamente applicato. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, richiamando il principio secondo cui devono essere allegati solo gli atti necessari a comprendere la pretesa, non quelli giuridicamente noti o irrilevanti ai fini motivazionali. Infine ha dichiarato non sussistente il vizio di omesso esame di fatto decisivo, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si estende all’interpretazione della norma giuridica compiuta in un precedente giudizio, salvo che sia formato un giudicato interno sul punto; l’efficacia del giudicato riguarda il capo deciso e non l’attività esegetica in sé.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

    La base imponibile delle aree edificabili va determinata secondo i parametri legali del valore venale in comune commercio, considerati tassativi; il metodo di stima è legittimo se coerente con tali parametri e con dati oggettivi e attendibili.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso riguarda solo quelli necessari a comprendere le ragioni della pretesa; sono esclusi gli atti irrilevanti e quelli normativi o comunque conosciuti per legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative al giudicato esterno, alla disciplina della base imponibile e all’obbligo di allegazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il giudice abbia trascurato una circostanza obiettiva e decisiva; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non impedisce al giudice successivo di interpretare autonomamente la norma giuridica applicabile, quando il precedente giudizio abbia risolto solo un profilo interpretativo e non abbia coperto il capo decisorio rilevante.
  • In materia di ICI sulle aree edificabili, il valore imponibile deve essere ricostruito sulla base dei parametri legali del valore venale in comune commercio; il criterio di stima analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione è ammissibile se utilizza dati oggettivi e rientra nei parametri normativi.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati in un avviso di accertamento sussiste solo per gli atti indispensabili a rendere comprensibile la pretesa tributaria; non riguarda atti irrilevanti o già conoscibili per effetto di pubblicazione legale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito contestare il merito della valutazione delle prove se la motivazione del giudice territoriale è logicamente coerente e non presenta lacune, incoerenze o contraddizioni decisive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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