Cassazione Civile, Ordinanza n. 13463/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di un comune aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal demansionamento subito dopo il rientro in servizio a seguito di sospensione cautelare. In primo grado il tribunale aveva escluso il mobbing, ma aveva ritenuto sussistente la dequalificazione professionale, condannando l’ente al risarcimento del danno patrimoniale, del danno biologico e al rimborso delle spese mediche, sul presupposto che il lavoratore, rientrato in servizio nell’agosto 2005, fosse stato adibito fino al dicembre 2012 a mansioni qualitativamente inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, in violazione dell’art. 2103 c.c. La corte d’appello aveva invece riformato la decisione, valorizzando il giudicato interno sui capi relativi al mobbing e all’indennità di posizione e ritenendo che, nel pubblico impiego contrattualizzato, dovesse guardarsi solo all’equivalenza formale delle mansioni secondo le declaratorie del CCNL, con conseguente riconduttibilità delle attività assegnate alla categoria D. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione del CCNL enti locali 31 marzo 1999 e della tabella A, sostenendo che le mansioni in concreto svolte fossero proprie della categoria C e non D; con il secondo ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, contestando l’applicazione del criterio dell’equivalenza formale; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso che fosse stata posta in discussione la riconducibilità delle mansioni alla categoria inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva correttamente applicato i principi sul pubblico impiego privatizzato, secondo cui l’art. 52 d.lgs. 165/2001 attribuisce rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni in base alla classificazione contrattuale, senza sindacare la professionalità acquisita in concreto. Ha qualificato il primo motivo, nella sostanza, come contestazione dell’accertamento di fatto sulla riconducibilità delle mansioni al profilo di inquadramento, accertamento riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., ribadendo il consolidato orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la verifica del demansionamento si fonda sulla classificazione collettiva e non sull’art. 2103 c.c.; ha altresì precisato che il richiamo allo svuotamento delle mansioni era inconferente perché nella fattispecie non risultava allegata una sostanziale inattività del lavoratore. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché diretto contro un passaggio argomentativo non decisivo della sentenza impugnata, la quale si fondava comunque sulla ritenuta riconducibilità delle mansioni al profilo D. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente, ma la Corte afferma che nel pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione quale parametro generale per valutare l'equivalenza delle mansioni, dovendo invece prevalere la classificazione collettiva
nel testo ratione temporis applicabile, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni in base alla classificazione prevista dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità concretamente acquisita
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge relative alle declaratorie contrattuali e all'art. 52 d.lgs. 165/2001
utilizzato come base dell'inammissibilità del secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rimeditazione di un principio di diritto già consolidato
invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un passaggio non decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
CCNL regioni e autonomie locali del 31/03/1999, art. 3 e tabella A
richiamati per la classificazione delle mansioni e per la verifica dell'equivalenza formale nel profilo professionale di inquadramento
art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001
evocato nella motivazione per ribadire che i trattamenti economici sono definiti dalla contrattazione collettiva
art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato per sottolineare la competenza della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico
art. 52, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 165/2001
menzionati nel contesto dell'interpretazione sistematica della disciplina dello ius variandi e delle mansioni superiori
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica del demansionamento va compiuta sulla base dell'equivalenza formale delle mansioni secondo le declaratorie dei contratti collettivi, e non sulla base della professionalità in concreto maturata dal dipendente.
- La denuncia di violazione delle declaratorie contrattuali è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito ha omesso il corretto ragionamento di qualificazione giuridica o ha interpretato erroneamente le declaratorie; quando invece contesta la valutazione delle risultanze processuali e la riconducibilità concreta delle mansioni al profilo, si tratta di un apprezzamento di fatto insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
- In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 2103 c.c. non costituisce il parametro generale per valutare la legittimità delle mansioni assegnate, perché la disciplina rilevante è quella dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 coordinata con la classificazione collettiva.
- La censura che si limiti a contestare un argomento non decisivo della sentenza impugnata è inammissibile se il decisum si fonda su una ratio autonoma e sufficiente non aggredita dalla doglianza.
- Il richiamo allo svuotamento sostanziale delle mansioni è inconferente quando nel caso concreto non sia stata allegata né accertata una sostanziale inattività del lavoratore.
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