Cassazione Civile, Ordinanza n. 09881/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell’accordo conciliativo e dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere. Ha inoltre rilevato che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento/rettifica per maggiore ICI 2011 su due fabbricati ritenuti rurali, aveva confermato l’annullamento dell’atto impositivo. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme sulla ruralità dei fabbricati e sul regime agevolativo fiscale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’applicabilità dell’ICI ai beni della società. Successivamente, però, il Comune ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo e che l’ente aveva annullato in autotutela l’avviso di accertamento; agli atti risultava anche una richiesta di estinzione sottoscritta da entrambe le parti, con domanda di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 577/1993
Richiamato dal ricorrente come norma sulla ruralità dei fabbricati e sulla disciplina fiscale applicabile.
art. 7, comma 2-bis, D.L. 70/2011
Richiamato dal ricorrente quale base dell’agevolazione fiscale e della procedura di riconoscimento della ruralità.
Norma di conversione del D.L. 70/2011 richiamata nel motivo di ricorso.
D.M. 14 settembre 2011
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina attuativa della ruralità.
art. 13, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 201/2011
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei fabbricati rurali.
Norma di conversione del D.L. 201/2011 richiamata nel motivo di ricorso.
D.M. 26 luglio 2012
Richiamato dal ricorrente come ulteriore fonte attuativa della materia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione.
Massime di principio
- Quando le parti intervengono con un accordo conciliativo e l’ente impositore annulla in autotutela l’atto presupposto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, resta assorbita la decisione sul motivo di ricorso attinente alla legittimità dell’accertamento impugnato.
- La sopravvenuta definizione conciliativa della controversia esclude, nel caso concreto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se la Corte ne esclude i presupposti.
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