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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30866/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso una serie di verbali della Polizia Municipale con cui le veniva contestata la violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, del Codice della strada, in relazione alla collocazione di impianti/cartelli pubblicitari. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara deducendo, in sintesi: l’erroneità della valutazione sul mancato rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, sostenendo di avere attivato tempestivamente il rinnovo; il travisamento del rapporto tra concessione di suolo pubblico e autorizzazione ex art. 23 C.d.S., assumendo che l’autorizzazione stradale fosse già compresa nei provvedimenti concessori; l’omesso esame di fatti decisivi e la carenza di motivazione quanto all’applicabilità degli artt. 8 L. 689/1981 e 198 C.d.S., alla indeterminatezza delle contestazioni, ai requisiti formali dei verbali ex artt. 383 e 385 d.P.R. 495/1992, nonché alla pretesa duplicazione delle sanzioni per le due facciate dei cartelli; infine, la ricorrente ha richiamato anche un asserito eccesso di potere per sviamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e, per diversi profili, inammissibile. Ha osservato che molte doglianze investivano questioni non dedotte in appello o non specificamente autosufficienti, oppure concernenti norme secondarie non riprodotte, o ancora censuravano omessi esami non conformi ai requisiti richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel merito, la Corte ha valorizzato la ratio decisiva secondo cui l’autorizzazione ex art. 23 C.d.S. è distinta dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, perché finalizzata a verificare la sicurezza della circolazione e l’incolumità; tale autorizzazione non può ritenersi implicitamente ricompresa nella mera concessione comunale, né opera il silenzio-assenso. Poiché questa ratio da sola sorreggeva la decisione impugnata, le ulteriori censure sulla diversa ratio relativa all’abusività dei cartelli sono rimaste assorbite. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 285/1992

    L’autorizzazione per la collocazione dei mezzi pubblicitari è autonoma rispetto alla concessione di occupazione di suolo pubblico e risponde a esigenze specifiche di sicurezza della circolazione e incolumità; non è sufficiente la sola concessione comunale e non opera il silenzio-assenso in sede di rinnovo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non può risolversi nella critica alla valutazione delle prove o all’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione il fatto storico asseritamente omesso e i dati processuali che lo provano devono essere specificamente indicati, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • art. 369 c.p.c.

    La deduzione del fatto omesso deve essere supportata dal deposito degli atti e documenti necessari per consentire il controllo ex actis.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 8 l. 689/1981

    La ricorrente ne invocava l’applicabilità, ma la censura è stata ritenuta non decisiva/inammissibile per difetto di specifica trattazione e autosufficienza.

  • art. 198 d.lgs. 285/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di criteri di determinazione della sanzione, senza accoglimento della censura.

  • art. 383 d.P.R. 495/1992

    Richiamato dalla ricorrente per la pretesa indeterminatezza della contestazione; censura non accolta.

  • art. 385 d.P.R. 495/1992

    Richiamato dalla ricorrente per i requisiti del verbale; censura non accolta.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1 l. 228/2012

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate censure fondate su questioni non specificamente dedotte nel giudizio di merito o non riprodotte con adeguata specificità nel ricorso, poiché grava sul ricorrente l’onere di indicare dove e come la questione sia stata introdotta.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove.
  • Le norme di rango secondario non sono soggette al principio iura novit curia con la stessa ampiezza delle norme primarie: chi le invoca in cassazione deve riprodurle o indicarle specificamente.
  • L’autorizzazione prevista dall’art. 23 C.d.S. per i mezzi pubblicitari ha natura e finalità autonome rispetto alla concessione di occupazione di suolo pubblico, perché tutela la sicurezza della circolazione stradale; pertanto la concessione comunale non può sostituire tale titolo autorizzatorio.
  • In materia di cartellonistica stradale, il rinnovo dell’autorizzazione deve comportare una nuova valutazione delle condizioni di sicurezza e non può fondarsi automaticamente su precedenti titoli o su un silenzio-assenso implicito.
  • Quando una ratio decidendi autonoma è sufficiente a sorreggere la decisione, le ulteriori censure dirette contro una diversa ratio restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSanzioni amministrative
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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