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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione sanzioni relativo all'anno d'imposta 2012, fondato sulla contestazione di omessa autofatturazione IVA su acquisti di oro, argento e pietre preziose (diamanti e zirconi). La società aveva sostenuto l'applicabilità del regime di inversione contabile (reverse charge), mentre l'Ufficio riteneva dovuta l'IVA ordinaria. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata l'applicabilità del regime ordinario e, quindi, la non spettanza del reverse charge. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c., per avere il giudice di merito invertito l'onere della prova, che gravava invece sulla contribuente che invocava il regime speciale; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse rigettato l'appello qualificando come nuove questioni che invece avrebbero dovuto essere riesaminate nel merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha rigettato il secondo per inammissibilità per carenza di interesse. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità del reverse charge previsto per determinate cessioni di oro, spetta al contribuente che ne invoca il regime speciale dimostrare la ricorrenza dei presupposti normativi, inclusi purezza dell'oro e non immediata destinazione al consumo; per gli altri oggetti preziosi menzionati, il regime dell'inversione contabile non trova base normativa.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato"

    Il regime di inversione contabile opera solo per le cessioni di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati con purezza almeno pari a 325 millesimi; ai fini dell'applicazione del regime occorre verificare i requisiti legali del bene ceduto e la relativa prova grava su chi invoca il regime speciale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del regime agevolato o speciale incombe sulla parte che ne chiede l'applicazione, non sull'Amministrazione finanziaria che contesti l'assoggettamento a IVA ordinaria.

  • art. 2727 ss. c.c.

    Il richiamo concerne le presunzioni e non consente di spostare sull'Ufficio l'onere di dimostrare fatti costitutivi del regime di favore invocato dal contribuente.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse perché la motivazione della CTR sulla novità delle questioni non costituiva autonoma ratio decidendi, ma solo adesione alla sentenza di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto con riferimento alla disciplina IVA e all'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso dedotto per il vizio processuale relativo alla pretesa novità delle questioni in appello.

Massime di principio

  • Nel regime IVA dell'inversione contabile previsto per specifiche cessioni di oro, il contribuente che invoca il trattamento speciale deve provare tutti i presupposti applicativi, compresi la purezza del materiale e la sua non immediata destinazione al consumo.
  • Quando il giudice di merito applica il reverse charge senza accertare i requisiti legali del bene o addossando indebitamente all'Amministrazione la relativa prova, incorre in violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina speciale di settore.
  • Per beni preziosi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma sul reverse charge, il regime dell'inversione contabile non può essere esteso in via analogica.
  • Una censura processuale contro la motivazione di appello è inammissibile per difetto di interesse se la parte della motivazione censurata non integra una ratio decidendi autonoma, ma esprime soltanto adesione alla decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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