Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35972/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati per l’attività svolta quale componente dell’Ufficio della Direzione dei lavori, con funzione di ispettore di cantiere, in relazione a un’opera pubblica. Il rapporto era regolato da una convenzione del 6 giugno 2002, che disciplinava anche le spettanze dei tecnici; successivamente una determina dirigenziale aveva riconosciuto e liquidato il saldo delle competenze, ma l’ente non aveva pagato. L’ente si era opposto sostenendo di non essere il debitore diretto, perché la convenzione prevedeva che i rapporti economici relativi ai compensi intercorressero con la società affidataria/partecipata indicata nel testo convenzionale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che il Comune fosse obbligato al pagamento anche alla luce delle determine di liquidazione. In appello, però, la decisione era stata riformata, affermandosi che la determina contabile non costituiva fonte autonoma di obbligazione e che il titolo contrattuale poneva il debito verso i professionisti in capo alla società, non all’ente locale. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione delle regole sul contenuto specifico dell’appello e sulla prova; errata interpretazione della convenzione e delle determine di pagamento; violazione delle regole sulla forma scritta e sugli impegni della pubblica amministrazione; omesso esame dell’estromissione della società e del comportamento con cui il Comune aveva pagato acconti e saldo; omessa pronuncia su buona fede e abuso del diritto; contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d’appello aveva escluso l’obbligo diretto del Comune ma aveva comunque riconosciuto che il pagamento doveva avvenire con fondi comunali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: l’appello del Comune era sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; l’interpretazione della convenzione fornita dalla Corte d’appello era coerente con i canoni ermeneutici, poiché il testo contrattuale individuava nella società e non nel Comune il soggetto debitore nei confronti dei professionisti; le determine dirigenziali di liquidazione avevano natura meramente contabile e non potevano costituire, da sole, una nuova fonte di obbligazione a carico dell’ente; l’estromissione della società dal rapporto non comportava automaticamente il subentro del Comune in assenza di una modifica pattizia formale; la condotta successiva dei funzionari e il pagamento di acconti erano irrilevanti ai fini di un’azione contrattuale di adempimento; non vi era omessa pronuncia su buona fede o abuso del diritto, perché tali profili erano logicamente assorbiti dalla mancanza del rapporto obbligatorio diretto; non sussisteva neppure contraddizione insanabile nella motivazione, poiché l’obbligo di finanziare l’opera non equivaleva a un obbligo di pagare direttamente i professionisti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta omissione di pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito conteneva una statuizione incompatibile con le doglianze non espressamente esaminate.

  • art. 342 c.p.c.

    il requisito di specificità dell’appello è soddisfatto quando l’atto consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate; può bastare anche la riproposizione delle medesime ragioni del primo grado se idonea a una critica adeguata e specifica.

  • art. 183 c.p.c.

    invocato solo nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo principio applicato al caso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta erronea valutazione del materiale difensivo; la Corte non ha ravvisato violazioni delle regole di giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo sull’onere della prova, ma ritenuto non decisivo rispetto alla corretta ricostruzione del titolo contrattuale.

  • art. 1325 c.c.

    invocato per sostenere che la determina avrebbe integrato una fonte dell’obbligo; la Corte ha escluso che l’atto contabile potesse avere autonoma efficacia negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che occorre ricercare la comune intenzione delle parti leggendo le clausole nel loro insieme.

  • art. 1363 c.c.

    usato per affermare l’interpretazione coordinata delle clausole convenzionali, valorizzando il testo complessivo dell’art. 8.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato come criterio conservativo, idoneo a dare un significato utile alle clausole pattizie piuttosto che svuotarle di contenuto.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai poteri dei funzionari e alla dedotta legittimità delle determine di pagamento.

  • art. 16 R.D. 2440/1923

    invocato nel terzo motivo a sostegno della tesi sulla necessità della forma scritta per gli impegni della pubblica amministrazione.

  • art. 17 R.D. 2440/1923

    richiamato nel terzo motivo come norma sulla forma e sugli impegni di spesa della p.a.; la Corte ha osservato che una modifica sostanziale del debitore avrebbe richiesto un accordo formale.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato nel terzo motivo come parametro della forma scritta degli atti; la Corte ha ritenuto che la modifica del soggetto obbligato non potesse derivare da meri comportamenti attuativi.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della tesi del riconoscimento del debito; la Corte ha invece qualificato le determine come mere attestazioni contabili, non come fonte autonoma del vincolo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ha escluso il vizio di omesso esame, ritenendo non decisivi i fatti allegati perché non idonei a mutare il titolo della pretesa in mancanza di un obbligo contrattuale diretto dell’ente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel settimo motivo a sostegno della dedotta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha negato che vi fosse contrasto logico irriducibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione apparente/contraddittoria; la Corte ha escluso l’anomalia motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in correlazione al comma 1-quater per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito di specificità dell’appello è integrato quando l’atto consente di individuare con certezza le censure rivolte alla sentenza impugnata; non è necessario confutare puntualmente ogni passaggio motivazionale, potendo essere sufficiente la riproposizione delle medesime ragioni già svolte in primo grado, se funzionali a una critica chiara e pertinente.
  • Nell’interpretazione del contratto occorre leggere le clausole le une per mezzo delle altre e ricostruire la comune intenzione delle parti dal testo complessivo dell’atto; se la lettera della convenzione è univoca, non è ammissibile una lettura difforme che ne alteri il contenuto dispositivo.
  • Un atto amministrativo di liquidazione o pagamento avente natura meramente contabile non costituisce, di per sé, autonoma fonte di obbligazione contrattuale se il titolo negoziale non prevede già quel debito in capo all’ente.
  • La modifica del soggetto obbligato al pagamento, ove incida su elementi essenziali del rapporto, non può derivare da meri comportamenti esecutivi o da determinazioni contabili, ma richiede una valida e formale diversa pattuizione.
  • In un’azione di adempimento contrattuale, i fatti successivi invocati per sostenere buona fede, abuso del diritto o affidamento possono risultare irrilevanti se incompatibili con la ricostruzione del titolo obbligatorio effettuata dal giudice di merito.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione abbia implicitamente rigettato una doglianza la cui soluzione sarebbe incompatibile con la ratio decidendi espressa.
  • L’obbligo di finanziare un’opera o di mettere a disposizione la provvista non coincide necessariamente con l’obbligo diretto di pagare il professionista, potendo il rapporto interno tra finanziatore e soggetto attuatore restare distinto dal rapporto esterno di debito verso il prestatore d’opera.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.