Cassazione Civile, Ordinanza n. 35134/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2015 nei confronti della città metropolitana. In primo grado l'ente contribuente aveva ottenuto ragione, sostenendo che gli immobili fossero esenti ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992. In appello, però, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame del Comune, ritenendo che, dopo un parziale annullamento in autotutela della pretesa, la lite residuasse solo per alcuni immobili concessi in uso a terzi o a enti senza fini di lucro, rispetto ai quali mancava l'utilizzo diretto richiesto per l'esenzione. La città metropolitana ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e dell'art. 7 d.lgs. 504/1992, sostenendo che i propri compiti istituzionali in materia di istruzione ed edilizia scolastica sarebbero comunque svolti sugli immobili e che la norma non richiederebbe un uso diretto in senso stretto; 2) omessa pronuncia sulla domanda di applicazione anche dell'esenzione prevista dalla lett. i) dell'art. 7, sostenendo che gli immobili fossero destinati ad attività didattiche, culturali, ricreative e sportive da soggetti pubblici; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il Comune non avesse provato l'uso da parte di terzi o la non spettanza dell'esenzione per l'immobile in salita Zerbi e per parte del complesso di via Cuzzocrea.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che la controversia residua riguardava immobili già esclusi dall'uso diretto dell'ente e destinati a terzi; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non vi era omessa pronuncia, essendo la decisione d'appello sorretta da una motivazione assorbente sull'assenza dell'uso diretto, requisito necessario anche per l'esenzione invocata; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente e, in ogni caso, il motivo difettava di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esenzione IMU/ICI richiede che l'immobile sia adibito a un compito istituzionale dell'ente che lo possiede, in via diretta e immediata; non basta un utilizzo indiretto o la mera destinazione a finalità istituzionali di altri soggetti pubblici o terzi.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
Richiamato insieme all'art. 7 d.lgs. 504/1992 come base normativa dell'esenzione invocata dal contribuente; la Corte lo considera nel senso di non derogare al requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte rileva che i primi e terzi motivi non superano il vaglio di specificità e di corretta attinenza alla ratio decidendi.
È il parametro dedotto per il vizio di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste quando la domanda sia rigettata implicitamente da una statuizione assorbente.
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione tributaria grava sul contribuente, non sull'amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione tributaria per gli immobili degli enti pubblici, non è sufficiente che il bene sia strumentale o funzionale a finalità istituzionali in senso lato: occorre che l'immobile sia utilizzato direttamente e immediatamente dall'ente possessore per lo svolgimento del proprio compito istituzionale.
- L'esenzione non spetta quando l'immobile è concesso in uso a terzi o ad altri soggetti, anche se l'ente proprietario resta titolare di funzioni pubbliche collegate a quel settore di attività.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si limita a riproporre argomentazioni astratte senza misurarsi con il decisivo accertamento di fatto posto a fondamento della decisione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la questione dedotta risulta implicitamente rigettata da una statuizione assorbente che esclude il presupposto comune alle domande o eccezioni proposte.
- In tema di agevolazioni ed esenzioni fiscali, l'onere di dimostrare i relativi presupposti incombe sul soggetto che invoca il beneficio.
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